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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14865/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura Generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva assolto Alfredo Aprovitola dal reato di estorsione aggravata (capo B), sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente qualificato l'Aprovitola come persona offesa anziché come parte integrante dell'azione estorsiva. Il ricorso contestava in particolare la parziale considerazione, a detta dell'ufficio, del contenuto della conversazione intercettata n. 2822 del 19/05/2009 e la mancata valutazione del ruolo 'percepito all'esterno' dell'Aprovitola e dei rapporti di parità/reciprocità con i correi; inoltre si sollevavano questioni procedurali relative alla forma di deposito dell'impugnazione e all'autosufficienza del ricorso per mancata allegazione/transcrizione integrale degli atti censurati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione poiché la Procura si era limitata a richiamare stralci dell'intercettazione contestata senza indicare/esibire l'atto/trascrizione integrale necessario perché la Suprema Corte ne potesse valutare il presunto travisamento. Ha inoltre osservato che il ricorso rappresentava, in sostanza, un tentativo di riconsiderazione e rivalutazione del compendio probatorio (operazione non consentita in sede di legittimità) e che le censure esposte non dimostravano come l'omessa o parziale valutazione di parti dell'intercettazione avesse disarticolato l'intero impianto motivazionale della sentenza di appello. Sul profilo formale relativo al deposito dell'atto, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'inammissibilità per inosservanza di art. 582 c.p.p. sussiste solo se sussiste concreta incertezza sulla provenienza dell'atto; nel caso di specie non è stata ravvisata tale incertezza. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato nella sostanza (assoluzione dell'Aprovitola) e il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e adesione al principio secondo cui il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti presuntivamente travisati e come tali atti compromettano la coerenza logica della decisione impugnata

  • art. 582, comma 1 c.p.p.

    art. 582, comma 1 cod. proc. pen.

    Forme e modalità di presentazione dell'impugnazione; la mancata indicazione della persona fisica che materialmente ha depositato l'atto può determinare inammissibilità solo se residua concreta incertezza sulla provenienza dell'atto

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Casi in cui l'impugnazione è inammissibile, tra cui la violazione delle disposizioni sull'atto introduttivo dell'impugnazione (richiamata per i profili formali)

  • art. 165 bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28/07/1989, n. 271 (come modificato dal d.lgs. 6/2/2018, n. 11)

    Disposizione che prevede l'inserimento a cura della cancelleria, in separato fascicolo, delle copie degli atti specificamente indicati nel ricorso; la Corte ha precisato che tale regime non esonera il ricorrente dall'onere di indicare con precisione gli atti da inserire

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: va indicato con precisione e, se del caso, allegato o trascritto integralmente l'atto (es. intercettazioni) che si assume travisato; la mera richiamo a stralci è spesso causa di inammissibilità
  • La Corte di legittimità non è sede per rivalutare le prove o proporre una diversa ricostruzione fattuale: le censure che si risolvono in una mera alternativa ricostruzione del fatto sono inammissibili
  • L'omissione nella trascrizione o nella allegazione di elementi decisivi può rendere il motivo inammissibile se impedisce la verifica dell'effettivo travisamento; il ricorrente deve inoltre dimostrare come l'atto censurato comprometta in modo decisivo la coerenza logica della sentenza impugnata
  • Sotto il profilo formale, quando l'impugnazione è proposta dall'ufficio pubblico (es. Procura), la giurisprudenza tende a non dichiarare inammissibile il ricorso se è certa la provenienza dell'atto dall'Ufficio, anche in assenza dell'indicazione della persona fisica che ha materialmente depositato l'atto; tuttavia è prudente ottemperare comunque alle formalità previste dall'art. 582 c.p.p.
  • Nel censurare omissioni valutative di parti di intercettazioni, occorre dimostrare non solo l'esistenza e il contenuto dell'atto ma anche (i) quale elemento fattuale ricavabile da quell'atto sia incompatibile con la motivazione, (ii) perché tale elemento sia vero e decisivo, e (iii) in che modo ciò disarticoli l'impianto motivazionale della sentenza impugnata

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