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Sentenza

Sentenza n. 5966/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 684/2025, depositata e resa pubblica il 14.05.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 6414/2022, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”.

Giustizia amministrativa202600773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di euro 2.500,00 sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 684/2025, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 sulla Carta docente per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo rituale la notificazione al Ministero, definitiva la sentenza da eseguire e sussistente la competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento né fornito giustificazioni per l'inerzia, pur essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il giudice ha ribadito che l'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento, potendo avere soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Il ricorso è stato pertanto accolto: il Ministero è stato ordinato a dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda, previa richiesta del ricorrente, entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, salva la verifica dell'eventuale adempimento sopravvenuto. La domanda di penalità di mora è stata invece respinta allo stato, poiché il giudice non ha ritenuto ancora sussistenti i relativi presupposti, riservandone l'eventuale applicazione a un successivo giudizio in caso di perdurante inottemperanza. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza diretto a conseguire l'attuazione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di somme di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha escluso allo stato i presupposti per applicare la penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione dell'azione esecutiva.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicata dal giudice per verificare la proponibilità dell'azione esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza verifica la corretta e puntuale attuazione del giudicato e consente al ricorrente vittorioso di conseguire il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia definitiva, quando l'amministrazione lo neghi mediante inerzia o comportamento omissivo.
  • L'amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e non può sottrarsi all'esecuzione per ragioni di opportunità, difficoltà pratica o disponibilità finanziaria; non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la mancata prova dell'adempimento e l'assenza di giustificazioni dell'amministrazione costituita integrano l'inottemperanza al giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, condizionando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine e alla richiesta del ricorrente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza, ma richiede la verifica dei relativi presupposti; può essere disposta successivamente in caso di perdurante mancata esecuzione oltre il termine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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