Ordinanza n. 1649/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Salerno, Prima Sezione Civile, n. 2478/2025, passata in giudicato il 27 gennaio 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza civile n. 2478/2025, pubblicata il 4 giugno 2025, notificata il 5 giugno 2025 e passata in giudicato il 27 gennaio 2026. Il TAR ha rilevato che, benché il ricorso dichiarasse la notifica del titolo esecutivo, negli atti non era stata depositata la prova della notifica della sentenza in forma esecutiva all’Agenzia intimata. La mancanza potrebbe determinare l’inammissibilità del ricorso, considerato il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né ne ha dichiarato l’inammissibilità: ha segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile causa d’inammissibilità derivante dalla mancata prova della notificazione del titolo esecutivo all’Agenzia. Ha assegnato alla ricorrente 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per controdedurre e ha rinviato il prosieguo alla camera di consiglio del 9 febbraio 2027, riservando ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
il comma 3 dell’art. 73 c.p.a., ravvisa la sussistenza di una possibile causa d’inammissibilità del ricorso in ottemperanza
Quando il collegio rileva d’ufficio una possibile causa d’inammissibilità, deve segnalarla alle parti e consentire loro di controdedurre prima di decidere.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto
Per i titoli esecutivi che impongono alle amministrazioni comprese nella disposizione il pagamento di somme, l’esecuzione deve essere completata entro 120 giorni dalla notifica; prima della scadenza il creditore non può procedere all’esecuzione forzata né notificare il precetto. Il TAR ha considerato rilevante la prova della notificazione del titolo ai fini del ricorso in ottemperanza.
Come è indicizzato
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