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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35555/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da alcune ordinanze-ingiunzione emesse dal Comune ai sensi del r.d. n. 639/1910, con cui veniva richiesto agli assegnatari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata il pagamento di una somma, ritenuta dal Comune dovuta in forza di una convenzione urbanistica stipulata con la cooperativa edilizia e poi richiamata negli atti di assegnazione. Il Tribunale aveva inizialmente dichiarato nulle le ordinanze; la Corte d’appello, invece, ha ritenuto provata la trascrizione della convenzione e ha affermato che gli assegnatari, avendo nei singoli atti assunto obblighi di rispetto della disciplina ex art. 35 l. n. 865/1971 e di subentro agli oneri gravanti sulla cooperativa, fossero legittimati passivi e tenuti al pagamento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione delle norme sulla trascrizione e sul principio di continuità, contestando l’opponibilità della convenzione e la loro legittimazione passiva; (2) omessa motivazione e violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., per avere la Corte valorizzato obblighi non risultanti dalla nota di trascrizione degli atti di assegnazione; (3) violazione dell’art. 2518 c.c., sostenendo che essi non potevano essere tenuti per obbligazioni della cooperativa, soggetto distinto dai singoli soci; (4) violazione dell’art. 35 l. n. 865/1971, contestando che la pretesa comunale potesse essere ricondotta al corrispettivo del diritto di superficie e sostenendo la gratuità delle concessioni e l’estraneità dei soci rispetto a costi correlati a una condanna risarcitoria del Comune; (5) violazione degli artt. 2946, 2947 e 2935 c.c., per avere la Corte ritenuto non prescritto il credito, facendo decorrere il termine dalla sentenza di condanna che aveva reso determinabile l’importo dovuto dal Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, per difetto di specificità, novità della questione, mancato confronto con la ratio decidendi o perché diretti a sollecitare una rivalutazione dei fatti di merito; ha ritenuto infondato il quinto motivo, confermando che il diritto di rivalsa del Comune non era prescritto, poiché l’esatto ammontare del credito era divenuto determinabile solo con la sentenza del 2004 che aveva condannato il Comune al risarcimento. In conseguenza, sono state confermate le ordinanze-ingiunzione e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2644 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di opponibilità della trascrizione e continuità delle trascrizioni; la Corte non lo applica nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 2650 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di continuità delle trascrizioni; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 35 l. n. 865/1971

    la Corte lo considera norma di riferimento della disciplina della concessione del diritto di superficie e degli obblighi assunti negli atti di assegnazione; valorizza gli impegni contrattuali dei soci rispetto agli oneri derivanti dalla convenzione.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare la legittimazione passiva; la censura è ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della prova documentale; la Corte rileva difetto di specificità e di autosufficienza del motivo.

  • art. 2518 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’autonomia della cooperativa rispetto ai soci; la censura è dichiarata inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione decennale; la Corte lo ritiene non violato, poiché il credito era azionabile solo dopo la determinazione giudiziale dell’importo.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla prescrizione; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per sostenere che il diritto era già esercitabile prima; la Corte afferma invece che il dies a quo decorreva dalla sentenza che rendeva quantificabile il credito.

  • art. 2 r.d. n. 639/1910

    richiamato sulla nullità dell’ordinanza-ingiunzione; la Corte d’appello, non smentita sul punto, ha ritenuto infondata l’eccezione.

  • art. 229 d.lgs. n. 51/1998

    richiamato per sostenere che il potere giurisdizionale sulla vidimazione e esecutività degli atti amministrativi era soppresso; la Corte d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura è inammissibile se mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio motivazionale richiede l’indicazione del fatto storico decisivo non esaminato e del punto del giudizio di merito in cui la questione è stata effettivamente devoluta; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La questione nuova proposta per la prima volta in cassazione non è scrutinabile se la parte non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito l’abbia già sollevata.
  • Quando la responsabilità o l’obbligo di pagamento derivano da un espresso impegno contrattuale assunto negli atti di assegnazione o di trasferimento, la Corte può valorizzare tale pattuizione come fonte diretta dell’obbligazione, indipendentemente dalla qualificazione proposta come obbligazione propter rem.
  • Ai fini della prescrizione, il diritto di rivalsa sorge e diventa esercitabile solo quando il credito sia concretamente determinabile nel suo ammontare; se la quantificazione dipende da una precedente pronuncia giudiziale, il termine decorre da quel momento.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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