Sentenza n. 1/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di sospensione dei lavori, prot. n. 3843 del 28/10/2024, del Comune di Trivigno a firma del responsabile dell’Area Tecnica Ing. Rocco Fiore; - del provvedimento di ingiunzione di demolizione e conseguente ripristino dello stato dei luoghi, prot. n. 3959 dell’11/11/2024 notificato il successivo 04/12/2024, del Comune di Trivigno a firma del responsabile dell’Area Tecnica Ing. Rocco Fiore con il quale: “Ingiunge di demolire al Sig. D’Andrea Canio, [….] in qualità di Amministratore Unico della società Quattro Wind SRL[….] a proprie cura e spese, le opere descritte in precedenza al punto a) ricadenti sulle particelle n.ri 188, 189 e 190 mappale 18 del Comune di Trivigno, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi da porre in essere entro il termine perentorio di giorni 90 a far tempo dalla data di notifica della presente”; - del provvedimento di cui al precedente punto B) nella parte in cui lo stesso dispone, altresì: “l’annullamento delle pratiche DILA (Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata), presentate dalla società “Quattro Wind s.r.l.” con sede in Avigliano, c.f. e p. iva 01969310760, per il tramite del proprio tecnico delegato ing. Lino Zotti, ed acquisite al protocollo dell’Ente in data 15.10.2024 ai numeri 3713, 3714 e 3715, in quanto titoli non idonei al tipo di intervento eseguito”; - del verbale di accertamento così come richiamato nel provvedimento di ingiunzione di demolizione, conservato agli atti dell’ufficio tecnico comunale e della relazione tecnica di sopralluogo datata 31.10.2024 di protocollo generale n. 3877, di cui non si conosce il contenuto, e v’è riserva di impugnare con motivi aggiunti al momento dell’effettiva conoscenza; - di ogni altro atto presupposto connesso o conseguenziale che in ogni caso possa arrecare nocumento ai diritti di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di sospensione dei lavori e ingiunzione di demolizione e ripristino degli interventi di sostituzione degli aerogeneratori, nonché annullamento delle DILA presentate dalla società
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti comunali relativi agli interventi di ammodernamento di tre impianti eolici, consistiti nella sostituzione degli aerogeneratori senza incremento di potenza. Ha sostenuto che gli interventi fossero assentibili mediante DILA; che l'omesso deposito dei calcoli strutturali non giustificasse la demolizione, essendo l'omissione eventualmente sanabile; che non fosse chiaro se la demolizione riguardasse soltanto gli interventi recenti o gli impianti nella loro interezza; e che fosse stata violata la garanzia partecipativa per mancata comunicazione di avvio del procedimento. Gli interventi erano stati realizzati sulla base di tre DILA presentate nell'ottobre 2024. Il Comune ha contestato la validità delle DILA sia perché gli interventi sarebbero stati soggetti a procedura abilitativa semplificata, sia per l'omesso deposito dei calcoli strutturali richiesti dalla normativa sismica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la riconducibilità degli interventi al regime della DILA previsto dall'art. 6-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 28/2011, ma ha considerato decisiva e incontestata l'omissione del deposito dei calcoli strutturali relativi alle opere. Tale adempimento era necessario, considerata l'ubicazione degli impianti in zona sismica e l'idoneità delle nuove opere a incidere sulle strutture portanti e sulla distribuzione dei carichi. L'omissione integra la violazione degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 e determina, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011, l'inefficacia della DILA per carenza di un requisito costitutivo, con conseguente realizzazione degli interventi in assenza di valido ed efficace titolo e legittimità della misura demolitoria adottata ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. La prospettata sanabilità dell'omissione documentale non esclude la violazione né rende legittimi gli interventi già realizzati sine titulo. Essendo sufficiente una delle due autonome ragioni poste a fondamento dell'ordinanza, non era necessario esaminare ulteriormente la questione dell'assoggettamento alla procedura abilitativa semplificata. Il dispositivo è stato ritenuto sufficientemente chiaro: la demolizione riguarda esclusivamente gli interventi recentemente realizzati in carenza dei requisiti, non gli impianti nella loro interezza. È stata inoltre respinta la censura sulla mancata comunicazione di avvio, poiché l'ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e la partecipazione del privato non avrebbe potuto influire sull'esito. Non sono state liquidate spese, non essendosi costituito il Comune.
Norme richiamate
art. 6-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 28/2011
impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori
Gli interventi oggetto di causa sono riconducibili, in astratto, al regime della DILA.
art. 6-bis, comma 4, d.lgs. n. 28/2011
Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.
Il rispetto delle norme di sicurezza e antisismiche e la relativa documentazione costituiscono requisiti della fattispecie abilitativa; la loro omissione rende inefficace la DILA.
artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001
Il deposito dei calcoli strutturali è necessario per gli interventi incidenti sulle strutture portanti in zona sismica; la sua omissione integra una violazione della disciplina antisismica.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
La misura demolitoria è legittima quando le opere risultano eseguite in difetto di un valido ed efficace titolo abilitativo.
art. 6-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 28/2011
La riconducibilità dell'intervento alla DILA non esonera dall'osservanza degli ulteriori requisiti sostanziali e documentali prescritti dalla disciplina di settore.
Massime di principio
- Quando un intervento edilizio o impiantistico è astrattamente assoggettato a DILA, la dichiarazione è inefficace se manca un requisito costitutivo previsto dalla disciplina applicabile, quale la documentazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza e antisismiche.
- Per interventi eseguiti in zona sismica e idonei a incidere sulle strutture portanti o sulla distribuzione dei carichi, il deposito dei calcoli strutturali costituisce adempimento necessario; la sua omissione integra la violazione degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001.
- L'inefficacia della DILA per carenza di un requisito costitutivo comporta che le opere siano considerate eseguite in assenza di valido ed efficace titolo, legittimando l'adozione della misura demolitoria prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
- La mera prospettazione della sanabilità dell'omissione documentale non esclude la violazione già consumata né rende automaticamente legittime opere realizzate in assenza di un valido titolo abilitativo.
- L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, in quanto espressione di potere vincolato, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione del privato non potrebbe incidere sull'esito della decisione.
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