Cassazione Civile, Ordinanza n. 06882/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un'associazione sindacale di ottenere dall'INPS l'accredito diretto delle quote associative dovute da due pensionati, i quali avevano ceduto all'associazione il credito corrispondente verso l'ente previdenziale. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale aveva riformato la decisione ritenendo che l'accredito diretto delle quote trattenute sulla pensione fosse ammesso solo nei casi e alle condizioni previste da una norma speciale (art. 23-octies della L. n. 485 del 1972), applicabile alle federazioni pensionati di livello nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL e previa convenzione con l'INPS. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 c.c. e degli artt. 1, 5, 51 e 52 del d.P.R. n. 180 del 1950, sostenendo che la cessione del credito sarebbe comunque operante anche quando i cedenti sono pensionati e non lavoratori, e che la natura pubblicistica dell'INPS non osterebbe all'operazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, pur esistendo orientamenti che ammettono in generale la cessione del credito per i contributi sindacali dei lavoratori dipendenti, nel caso specifico opera una norma speciale vigente che disciplina l'accredito diretto delle quote sulla pensione e ne limita l'operatività alle condizioni da essa previste. Secondo la Corte, tale disciplina speciale prevale e impedisce di estendere liberamente la cessione del credito con gli stessi effetti dell'accredito diretto. Sono state inoltre escluse ragioni di illegittimità costituzionale, valorizzando la ratio organizzativa della norma e la maggiore rilevanza delle situazioni sindacali considerate dal legislatore. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese perché l'INPS è rimasto intimato. È stato altresì dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1260 c.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere l'ammissibilità della cessione del credito; la Corte ne ha escluso l'applicazione pienamente libera nel caso concreto per la presenza di una disciplina speciale che limita l'accredito diretto delle quote sulla pensione.
art. 23-octies L. n. 485 del 1972
È stata considerata norma speciale vigente che consente l'accredito diretto delle quote di contributi solo alle condizioni ivi previste, con riferimento alle federazioni pensionati nazionali aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL e previa convenzione con l'INPS.
artt. 1, 5, 51 e 52 d.P.R. n. 180 del 1950
Erano richiamati dalla ricorrente insieme alla disciplina della cessione; la Corte non ne ha tratto una regola idonea a superare la disciplina speciale sull'accredito diretto delle quote pensionistiche.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge da parte del giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La cessione del credito può essere ammessa in via generale per il pagamento di contributi associativi, ma resta soggetta alle eventuali discipline speciali che regolano specifiche modalità di accredito o trattenuta su trattamenti pensionistici.
- Quando esiste una norma speciale che disciplina in modo espresso e limitato l'accredito diretto di somme gravanti sulla pensione, tale disciplina prevale sulla regola generale della cedibilità del credito.
- La presenza di una normativa speciale giustificata da esigenze organizzative dell'ente debitore può legittimare un regime differenziato per categorie associative diverse, senza che ciò comporti necessariamente illegittimità costituzionale.
- In sede di ricorso per cassazione per violazione di legge, la censura non può prescindere dal confronto con la disciplina speciale applicabile al caso concreto.
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