Ordinanza n. 3672/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 871/2024 pubbl. il 08/05/2024 RG n. 717/2024 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ritenuta competente in via territoriale inderogabile. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti alla sede competente nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, compresa quella sulle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.
Atto impugnato: mancata o non corretta esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 871/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., per l'esecuzione di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la decisione. Poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Frosinone, la controversia è stata ritenuta territorialmente devoluta alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio. È stato quindi rilevato il difetto di competenza della sede di Roma, senza esame del merito dell'ottemperanza.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
La competenza territoriale per il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
art. 47 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale criterio di ripartizione delle controversie tra la sede del TAR con capoluogo e la sezione staccata.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La riassunzione davanti al giudice ritenuto competente deve avvenire nel termine previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
- Quando la competenza per l'ottemperanza appartiene al TAR Lazio in relazione a una sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale della sezione staccata di Latina e non della sede di Roma.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale inderogabile comporta la rimessione dell'affare al giudice competente, con possibilità di riassunzione nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; le spese di lite sono rimesse alla valutazione del giudice davanti al quale il giudizio prosegue.
Come è indicizzato
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