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Ordinanza

Ordinanza n. 714/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso n. 1482 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quarta) n. 20571/2024, resa tra le parti, per l’annullamento - della Delibera n. 375/2022/CONS recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione”, adottata dall’AGCOM in data 20 ottobre 2022 e pubblicata sul sito dell’Autorità dal 14 dicembre 2022; - della comunicazione prot. n. 0356864 trasmessa via PEC dall’Autorità il 16 dicembre 2022, recante “Contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione (delibera n. 375/22/CONS) - Avviso termini di dichiarazione e pagamento”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati nonché per l’accertamento della non soggezione della Società al pagamento del contributo dovuto all’AGCOM ai sensi della Delibera n. 375/2022/CONS del 20 ottobre 2022. quanto al ricorso n. 1481 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quarta) n. 20440/2024, resa tra le parti, per l’annullamento - della Delibera n. 375/2022/CONS recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione”, adottata dall’AGCOM in data 20 ottobre 2022 e pubblicata sul sito dell’Autorità dal 14 dicembre 2022; - della comunicazione prot. n. 0356864 trasmessa via PEC dall’Autorità il 16 dicembre 2022, recante “Contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione (delibera n. 375/22/CONS) - Avviso termini di dichiarazione e pagamento”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati nonché per l’accertamento della non soggezione della Società al pagamento del contributo dovuto all’AGCOM ai sensi della Delibera n. 375/2022/CONS del 20 ottobre 2022.

Giustizia amministrativa202501482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIRinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UEAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCOM n. 375/2022/CONS e comunicazione attuativa relativa all’obbligo di dichiarazione e pagamento del contributo per l’anno 2022

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Le due società hanno impugnato le sentenze del TAR Lazio che avevano respinto i ricorsi contro la delibera AGCOM n. 375/2022/CONS e la relativa comunicazione, con cui era stato richiesto anche agli operatori del video on demand il versamento di un contributo per il finanziamento dell’Autorità. In appello sono stati dedotti, tra l’altro, omessa pronuncia e travisamento del primo motivo di ricorso, violazione dell’art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 e dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 177/2021, eccesso di potere per carenza dei presupposti, irragionevolezza, difetto di proporzionalità e difetto di motivazione, violazione della direttiva (UE) 2019/790 e dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega. La questione centrale riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa nazionale che impone agli operatori video on demand un contributo destinato al finanziamento delle attività dell’autorità di regolazione del settore, anche senza considerare l’intensità delle attività di regolazione e monitoraggio riferibili ai diversi servizi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente riunito i due appelli per connessione soggettiva e oggettiva, ai sensi dell’art. 70 c.p.a. Ha ritenuto rilevante e non già risolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia la questione interpretativa concernente la direttiva (UE) 2019/790, poiché dalla sua soluzione dipende l’esistenza stessa del potere di imporre il contributo agli operatori video on demand e, quindi, l’an della pretesa contributiva; le ulteriori censure riguardano prevalentemente il quantum e i criteri di determinazione. Il Collegio ha inoltre escluso che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione fosse talmente evidente da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, anche considerando la possibile contrapposizione tra il principio generale volto ad assicurare alle autorità di regolazione un finanziamento adeguato e le peculiarità della disciplina europea sul diritto d’autore e sui diritti connessi. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea chiedendo se la direttiva (UE) 2019/790 osti a una normativa nazionale che attribuisca il potere di imporre un contributo per il finanziamento delle attività dell’autorità di regolazione di settore agli operatori video on demand, anche senza tener conto dell’intensità delle attività di regolazione e monitoraggio svolte per i diversi tipi di servizi. Il giudizio è stato sospeso in parte qua; ogni ulteriore decisione, comprese le spese, è stata riservata alla pronuncia definitiva.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione, salvo che la questione non sia rilevante, la disposizione sia già stata interpretata o la corretta interpretazione sia evidente

    Fondamento dell’obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di effettuare il rinvio pregiudiziale quando la questione di diritto dell’Unione sia rilevante, nuova o non evidente.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi; è stato applicato per riunire i due appelli, caratterizzati da identità degli atti impugnati, delle censure e dalla connessione tra le società appellanti.

  • art. 79 c.p.a.

    È stato richiamato quale base per la sospensione del giudizio in pendenza del procedimento incidentale di rinvio pregiudiziale.

  • art. 1, commi 65 e 66, legge n. 266/2005

    I soggetti che operano nei “mercati di competenza dell’Autorità” contribuiscono finanziariamente al suo funzionamento.

    Disciplina nazionale generale posta dall’AGCOM e dal TAR a fondamento dell’obbligo contributivo.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 177/2021

    Gli adempimenti di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono finanziati mediante il contributo ... posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico ... nonché dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese ... quelle operanti nel settore del video on demand.

    Prevede il finanziamento mediante contributo delle funzioni AGCOM attribuite dal decreto e include espressamente tra i soggetti obbligati gli operatori del video on demand, rimettendo all’Autorità la determinazione di termini, modalità ed entità entro il limite massimo previsto.

  • direttiva (UE) 2019/790

    Direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

    Costituisce il parametro europeo oggetto del rinvio: il Consiglio di Stato deve verificare se essa consenta o osti all’imposizione del contributo agli operatori video on demand per il finanziamento dell’autorità regolatoria, anche indipendentemente dall’intensità delle attività di regolazione e monitoraggio.

  • art. 76 Cost.

    È stato invocato dalle appellanti per denunciare l’eccesso di delega del legislatore nazionale; la questione non è stata definita nell’ordinanza, essendo stato disposto il rinvio pregiudiziale europeo.

Massime di principio

  • Quando il Consiglio di Stato, quale giudice nazionale di ultima istanza, deve applicare una disposizione del diritto dell’Unione la cui interpretazione è rilevante per la decisione, non è già stata fornita dalla Corte di giustizia e non risulta manifestamente evidente, deve disporre il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.
  • La questione interpretativa è rilevante ai fini del rinvio pregiudiziale quando investe l’esistenza stessa del potere amministrativo esercitato e, quindi, l’an della pretesa fatta valere dall’amministrazione, anche se le ulteriori censure riguardano soltanto il quantum o i criteri applicativi.
  • La compatibilità con il diritto dell’Unione di un obbligo nazionale di contribuzione al finanziamento di un’autorità di regolazione non può essere affermata in via automatica sulla base della generale esigenza di assicurare l’indipendenza finanziaria dell’autorità, quando la disciplina europea di settore presenti finalità e caratteristiche specifiche potenzialmente rilevanti.
  • La sospensione del giudizio nazionale in pendenza del rinvio pregiudiziale comporta la riserva di ogni ulteriore decisione, comprese quella sul merito delle censure non definite e quella sulle spese, alla pronuncia definitiva.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Rinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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