Sentenza n. 1021/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 2350 del 17 dicembre 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Castrovillari, resa in funzione di giudice del lavoro, recante n.r.g. 447/2024 e n. 2350 del 17 dicembre 2024. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero, nelle more, aveva provveduto all’ottemperanza mediante il pagamento di quanto dovuto. La ricorrente ha quindi rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Dal testo emerge inoltre che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era stata notificata all’Amministrazione il 26 giugno 2025, dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento effettuato dal Ministero era pienamente satisfattivo e aveva dato integrale esecuzione al giudicato posto a fondamento del ricorso. Ha compensato le spese di lite, considerando che la ricorrente aveva notificato la sentenza all’Amministrazione il 26 giugno 2025, successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, azione esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integralmente satisfattivo effettuato dall’amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa esecutiva è stata completamente soddisfatta.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte ricorrente abbia notificato il titolo giudiziale all’amministrazione soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, incidendo tale condotta sulla valutazione della necessità del ricorso e della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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