Sentenza n. 3842/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari del provvedimento prot. 46735 del 21.11.2024 inviato a mezzo mail ordinaria all’indirizzo simonataglieri84@gmail.com dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con cui si rigetta l’istanza n. 17332 inoltrata il 24/05/20222022 e acquisita al protocollo del Ministero dell’Istruzione n. 24434/2022, di riconoscimento in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, del titolo di specializzazione Corso Superiore di Specializzazione in Attenzione alle Necessità Specifiche di Sostegno Educativo, conseguito il 10.01.2022 in Spagna presso l’Università CEU “Cardenal Herrera” con sede a Valencia (Spagna); ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto, protocollo sconosciuto, inviato con mail ordinaria all’indirizzo simonataglieri84@gmail.com del 05.07.2024 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso; e/o per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Spagna con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula e/o mantenimento dei contratti per l’insegnamento quale docente di sostegno con il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo spagnolo di specializzazione per il sostegno, connesso preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero ha respinto la domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, ritenendo che si trattasse di un “titolo proprio” universitario, non ufficiale nell'ordinamento spagnolo e quindi non idoneo a produrre effetti negli altri Stati, e comunque rilevando la sostanziale diversità tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano. Sono state dedotte censure di violazione della disciplina procedimentale, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, nonché contrasto con la normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e con i principi elaborati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento in forma specifica, diretta a ottenere un nuovo esame comparativo del titolo, e domanda risarcitoria per perdita di chance in relazione alla stipula o al mantenimento di contratti di insegnamento sul sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione e l'eventuale assegnazione di misure compensative. Il Collegio ha ritenuto illegittimo considerare automaticamente ostativa la distinzione tra titolo ufficiale e titolo proprio, poiché l'Amministrazione deve valutare in concreto l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, comparandole con quelle richieste dall'ordinamento italiano. Anche il raffronto effettuato dal Ministero tra i programmi formativi è stato ritenuto apodittico, scarsamente argomentato e non adeguatamente istruito: non è stato chiarito perché eventuali misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, non potessero colmare le differenze rilevate. Il riesame dovrà essere svolto secondo i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, valutando concretamente l'equipollenza del percorso e, se necessario, imponendo misure compensative. Il TAR ha richiamato anche gli artt. 45 e 49 TFUE, secondo cui, pur non essendo necessariamente imposto il riconoscimento di un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine, lo Stato ospitante può e deve tenerne conto nell'ambito della valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza. Le domande risarcitorie non risultano accolte nel dispositivo, che limita la pronuncia all'annullamento ai fini del riesame. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 206/2007
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE
La disciplina nazionale di attuazione della direttiva sulle qualifiche professionali impone una valutazione del titolo estero secondo un esame concreto delle competenze acquisite e consente l'adozione di misure compensative.
Direttiva 2005/36/CE
“tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite” e verificando che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”
Il riconoscimento deve fondarsi su una valutazione sostanziale e comparativa dell'intero percorso formativo; le differenze possono essere colmate mediante misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14.
art. 14 Direttiva 2005/36/CE
eventuali misure compensative
Le misure compensative, comprese in astratto ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, devono essere valutate prima di escludere radicalmente l'equipollenza del titolo estero.
art. 45 TFUE
libertà di circolazione dei lavoratori
Quando la fattispecie non rientra nella direttiva 2005/36/CE, l'autorità nazionale deve comunque procedere a una valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza rilevanti ai fini dell'accesso alla professione.
art. 49 TFUE
La libertà di stabilimento impone una valutazione comparativa delle competenze professionali, pur senza obbligare lo Stato ospitante a riconoscere automaticamente un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica
La domanda risarcitoria in forma specifica è stata prospettata dalla ricorrente, ma la pronuncia dispositiva ha disposto esclusivamente l'annullamento ai fini del riesame.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo estero per l'insegnamento di sostegno, l'Amministrazione non può respingere la domanda per il solo fatto che il titolo sia qualificato come titolo proprio dell'università straniera e non come titolo ufficiale dell'ordinamento d'origine; deve valutare concretamente l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e la loro comparabilità con quelle richieste in Italia.
- Il mancato riconoscimento di un titolo estero richiede un'istruttoria effettiva e una motivazione specifica sulle differenze tra i percorsi formativi. Una motivazione meramente apodittica sulla radicale diversità dei programmi non è sufficiente.
- Prima di escludere l'equipollenza di una formazione estera, l'Amministrazione deve verificare se le eventuali carenze possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
- Anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente mediante una valutazione comparativa delle competenze rispetto a quelle richieste dalla normativa nazionale.
- Il titolo estero non riconosciuto dallo Stato d'origine non deve necessariamente essere riconosciuto dallo Stato ospitante, ma può comunque essere preso in considerazione nell'ambito della procedura di valutazione comparativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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