Sentenza n. 1704/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, relativa al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e all’accredito della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1260/2025. Tale sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.129,66, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per l’anno scolastico 2023/2024, nonché all’accredito di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per il medesimo anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione monetaria nei termini indicati nel titolo esecutivo. Il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, condanna alle spese e applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il TAR ha accertato che il titolo era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite nella sentenza del Tribunale di Agrigento, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario dovrà intervenire entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente e dovrà trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti; non gli spetta alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già gli interessi previsti dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa del giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è stata richiesta dal ricorrente ma negata dal TAR, poiché il titolo esecutivo già prevedeva la produzione di interessi sulle somme dovute.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari è stato verificato quale presupposto per l’azione di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
È stato applicato analogicamente, ai fini della liquidazione delle spese, con riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto della bassa complessità della controversia.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all’amministrazione e divenuto eseguibile, non viene spontaneamente adempiuto entro il termine di legge, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare, su richiesta della parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, purché munito delle necessarie competenze; quando è un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa obbligata, non gli spetta un compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando il titolo esecutivo già assicura, mediante la corresponsione degli interessi, una forma di tutela economica per il ritardo nell’adempimento.
- La nomina del commissario ad acta non esonera l’amministrazione dall’obbligo di adempiere spontaneamente al giudicato entro il termine assegnato e impone all’organo commissariale, una volta intervenuto, di riferire al giudice sull’attività sostitutiva svolta.
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