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Sentenza

Sentenza n. 5671/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (datrice di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, presentata il 21 marzo 2024 in favore di una cittadina extracomunitaria. Dopo il deposito del ricorso, avvenuto il 4 agosto 2025, lo Sportello Unico aveva annullato il preavviso di rigetto del 13 maggio 2024 e rilasciato, il 28 agosto 2025, il nulla osta richiesto. La ricorrente ha appellato la sentenza del TAR sostenendo che il rilascio del titolo aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico dell’amministrazione, la cui persistente inerzia aveva reso necessario il ricorso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Ha ritenuto che il rilascio del nulla osta dopo la proposizione del ricorso avesse attribuito alla ricorrente il bene della vita richiesto, determinando la cessazione della materia del contendere, e non una mera sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi riformato la sentenza del TAR e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Considerato che il soddisfacimento della pretesa era intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, il Collegio ha condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 2.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto attribuendo integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, anziché la sopravvenuta carenza di interesse.
  • Se il soddisfacimento della pretesa sostanziale interviene soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, l’amministrazione che ha dato causa al contenzioso deve essere condannata alle spese del giudizio, anche quando la causa viene definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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