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Sentenza

Sentenza n. 101/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento della diffida 16/11/23 prot. -OMISSIS- dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monte Porzio Catone notificata lo stesso giorno alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- a mezzo PEC e successivamente a mezzo posta al sig. -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota 22/12/23 del medesimo Ufficio

Giustizia amministrativa202401559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida comunale a eseguire interventi di messa in sicurezza di una cantina sottostante la sede stradale e a produrre una perizia attestante il cessato pericolo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la diffida con cui il Comune li aveva intimati di provvedere, entro trenta giorni, alla messa in sicurezza dell'immobile e di far redigere una perizia giurata sul cessato pericolo per la pubblica e privata incolumità. L'immobile, acquistato per il figlio minore, comprendeva una cantina o grotta sottostante in parte la strada pubblica, interessata da infiltrazioni d'acqua. Nel precedente giudizio civile promosso dai ricorrenti nei confronti del Comune era stata disposta una consulenza tecnica che aveva indicato quale soluzione il riempimento della parte sottostante con aggregato granulare e boiacca cementizia. I ricorrenti contestavano che tale consulenza potesse costituire, da sola, il fondamento della diffida, deducendo eccesso di potere per carenza di istruttoria e falsità dei presupposti, poiché il Comune non avrebbe svolto autonome verifiche né considerato l'ipotesi che le infiltrazioni dipendessero da perdite della rete fognaria. Deducevano inoltre la genericità e l'imprecisione delle prescrizioni, nonché la violazione dei principi di proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, per la mancata indicazione degli interventi necessari e dell'area interessata. Il Comune eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la diffida fosse priva di immediata lesività.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La diffida è stata qualificata come atto meramente ricognitivo di obblighi di manutenzione e messa in sicurezza già gravanti sui proprietari in forza di precetti normativi preesistenti, tra cui l'art. 2053 c.c. Essa non introduce un obbligo nuovo, non ha carattere novativo e non produce una lesione immediata della sfera giuridica dei destinatari. La sua funzione è informare il destinatario delle carenze riscontrate, assegnargli un termine per porvi rimedio e, eventualmente, preparare l'adozione di successivi provvedimenti sfavorevoli in caso di inerzia. La previsione di un termine puntuale per adempiere non modifica, da sola, la natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva della diffida. Le censure relative all'istruttoria, ai presupposti, alla genericità e alla proporzionalità dell'atto non sono state esaminate nel merito, perché rivolte contro un atto non immediatamente impugnabile. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando esso è proposto contro un atto privo di immediata lesività o comunque non immediatamente impugnabile.

  • art. 2053 c.c.

    È richiamato quale fonte di preesistenti obblighi del proprietario di provvedere alla manutenzione dell'immobile in modo da evitare danni a terzi e quale fondamento della responsabilità per i danni cagionati dalla rovina dell'edificio.

Massime di principio

  • La diffida amministrativa che si limita a richiamare obblighi già gravanti sul destinatario in forza di precedenti titoli o disposizioni normative, assegnando un termine per adempiere e riservando eventualmente l'adozione di successive misure sfavorevoli, ha natura ricognitiva ed endoprocedimentale e non è immediatamente impugnabile in assenza di una lesione attuale e concreta.
  • La mera fissazione di un termine per l'adempimento non attribuisce, di per sé, immediata lesività a una diffida né trasforma l'atto in un provvedimento sanzionatorio o costitutivo di nuovi obblighi.
  • Le censure relative ai presupposti, all'istruttoria, alla genericità e alla proporzionalità di una diffida meramente ricognitiva devono essere fatte valere contro il successivo provvedimento effettivamente lesivo, ove adottato; il ricorso proposto direttamente contro la diffida è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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