Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/05/2018 n. 2005 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irap - Autonoma organizzazione - Presupposto impositivo ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2 del d.lgs. 446/1997. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, l'IRAP è dovuta solo quando il contribuente sia responsabile di una struttura organizzativa autonoma e utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui oltre il limite di un collaboratore con mansioni meramente esecutive o di segreteria.

La decisione

La sentenza richiama il consolidato principio secondo cui l'autonoma organizzazione costituisce il presupposto indispensabile per l'applicazione dell'IRAP. In assenza di una struttura organizzativa autonoma, di beni strumentali eccedenti il necessario o di collaboratori impiegati oltre la soglia minima indicata dalla giurisprudenza, il contribuente non è assoggettabile all'imposta. Dal testo fornito non emerge però il dispositivo concreto della decisione, cioè se il ricorso sia stato accolto o respinto nel caso specifico.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 446/1997

    Il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    La norma è interpretata nel senso che l'IRAP non colpisce l'attività autonoma in quanto tale, ma solo quella esercitata attraverso un'autonoma organizzazione, caratterizzata da una struttura e da risorse ulteriori rispetto al minimo necessario.

  • Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 9451/2006

    Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione, non è inserito in strutture riferibili ad altri e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Massime di principio

  • L'esercizio di un'attività professionale o autonoma non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
  • La responsabilità personale dell'attività è necessaria, ma non sufficiente: devono essere valutati anche beni strumentali, personale e modalità organizzative.
  • L'impiego di strumenti ordinari e indispensabili per svolgere l'attività non integra, di regola, autonoma organizzazione.
  • La presenza di un solo collaboratore con mansioni meramente esecutive o di segreteria, entro limiti non eccedenti il minimo indicato dalla giurisprudenza, non determina normalmente l'assoggettamento all'IRAP.
  • La valutazione deve essere complessiva e concreta, considerando la quantità e la qualità dei mezzi impiegati e l'eventuale lavoro altrui non occasionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.