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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5132/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I Vedani e la Fidor avevano convenuto in giudizio, tra gli altri, la BNY chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da un investimento in un hedge fund riconducibile al caso Madoff. Il Tribunale di Milano aveva inizialmente dichiarato difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello irlandese; la Corte d'Appello di Milano ha riformato affermando la giurisdizione italiana anche nei confronti della BNY, ritenendo che le attività di calcolo e certificazione del NAV potessero integrare condotte rilevanti ai fini dell'art. 7, n. 2, Reg. (UE) 1215/2012 (luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso) e che la negoziazione/pagamento delle quote fosse avvenuta in Italia. BNY ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in sintesi, la non applicabilità dell'art. 7 n.2 al caso, l'errata qualificazione della domanda come responsabilità da prospetto e l'assenza di diffusione in Italia dei certificati NAV.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha respinto il ricorso di BNY, confermando la sentenza della Corte d'Appello che aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano. La Corte ha ritenuto condivisibile il principio secondo cui il "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" ai sensi dell'art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012 può riferirsi sia al luogo in cui si è concretizzato il danno sia al luogo in cui si è verificato l'evento generatorio; ha ritenuto che le attività di BNY (predisposizione/certificazione del NAV e solleciti al versamento) possano concorrere causualmente al danno lamentato e che, poiché la negoziazione e il versamento delle somme sono avvenuti in Italia, il criterio di collegamento richiesto dall'art. 7, n. 2, è soddisfatto. La Corte ha inoltre ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, avendo la giurisprudenza europea già delineato principi chiari. Il ricorrente è stato condannato alle spese (liquidate) e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)

    art. 4, comma 1; art. 7, n. 2; art. 8, n. 1

    Art. 4(1) disciplina la giurisdizione ordinaria in base al domicilio del convenuto; art. 7(2) consente che le azioni per responsabilità extracontrattuale siano promosse dinanzi al giudice del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso, inteso sia come luogo del danno sia come luogo dell'evento generatorio; art. 8(1) può giustificare la competenza del giudice del domicilio di uno dei convenuti quando le cause connesse sono strettamente correlate.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Art. 267 TFUE disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non fosse necessario il rinvio perché la giurisprudenza comunitaria sul punto era chiara e consolidata.

  • Codice di procedura civile (Italia)

    art. 353; art. 378; art. 378 (memorie ex art. 378 citate)

    Art. 353 c.p.c. usato per rimettere le parti al giudice di merito dopo la riforma; art. 378 e seguenti disciplinano memorie e atti processuali richiamati nel procedimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'eventuale raddoppio del contributo unificato in determinati casi; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale disposizione nei confronti del ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 7(2) del Reg. 1215/2012 'luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso' può significare tanto il luogo in cui si è concretizzato il danno (locus damni) quanto il luogo in cui si è verificato l'evento generatore (locus commissi delicti); il ricorrente può scegliere fra i due luoghi quando entrambi sono rilevanti.
  • Se l'atto dispositivonel quale si realizza l'effetto economico dannoso (es. negoziazione delle quote, bonifico, accreditamento su conto) è avvenuto in Italia, il giudice italiano può essere competente anche se parte della condotta rilevante si è svolta all'estero.
  • Condotte preparatorie o di certificazione (es. calcolo/certificazione del NAV) possono, se dimostrato un nesso causale con il danno, concorrere a radicare la giurisdizione nel foro dove si è verificato l'atto dispositivoche ha concretizzato la perdita.
  • La mera possibilità che gli effetti di un danno si riflettano in un Paese non è sufficiente: è necessario un collegamento diretto e prevedibile (es. trasferimento di soldi, accesso a conto, acquisto effettuato nel Paese) che leghi il danno al luogo scelto dall'attore.
  • In presenza di più convenuti, l'art. 8(1) può permettere la trattazione unitaria davanti al giudice del domicilio di uno dei convenuti se sussiste connessione stretta tra le cause; tuttavia la sussidiarietà di art. 8 va valutata caso per caso.
  • Quando la giurisprudenza europea ha già chiarito i principi applicabili, il giudice nazionale può decidere senza rinvio pregiudiziale; il ricorso per cassazione non è idoneo a ottenere il rinvio se la questione è già pacifica in sede comunitaria.

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