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Ordinanza

Ordinanza n. 3710/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’annullamento (ric.) - del provvedimento registro generale n. 638 del 7 luglio 2020 e registro settore n. 135 del 29 giugno 2020, notificato al ricorrente in data 8 luglio 2020, avente a oggetto il diniego definitivo del permesso a costruire n. 10 del 29 dicembre 2017, rilasciato ai sensi della legge n. 47/1985, e del successivo permesso di costruire n. 32 del 21 febbraio 2018, con cui il responsabile del Settore IV ha determinato di annullare definitivamente il permesso di costruire in sanatoria n. 10, in quanto affetto sin dall’origine da vizi di legittimità o di merito, con efficacia ex tunc, e il successivo permesso di costruire n. 32, per intervento straordinario di ampliamento in sopraelevazione entro il limite del 20% della volumetria esistente, ai sensi dell’art. 4, l.r. Campania n.19/09 e s.m.i., entrambi in ditta Cerciello Giuseppe, riguardanti il fabbricato censito nel N.C.E.U. del Comune di Marigliano al foglio di mappa 17, p.lla 222, sub. 4, 5, 6, 8, 9 e 10; (mm.aa.) - dell’ordinanza n. 88 del 13 maggio 2022, notificata al ricorrente in pari data, e di ogni atto nella medesima richiamato, con la quale il responsabile dell’UTC del Comune di Marigliano ordina al Sig. Giuseppe Cerciello, nella qualità di proprietario, la messa in ripristino dello stato originario dei luoghi mediante la demolizione delle opere abusive descritte di cui alla relazione di sopralluogo prot. n. 1356 del 1° aprile 2019 entro e non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avvertimento; - per quanto di ragione, della relazione di sopralluogo prot. n. 1356 del 1° aprile 2019;

Giustizia amministrativa202003767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento definitivo di un permesso di costruire in sanatoria e di un successivo permesso di costruire per ampliamento, nonché ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha annullato con efficacia ex tunc il permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi della legge n. 47/1985 e il successivo permesso di costruire per un intervento di ampliamento in sopraelevazione ai sensi della normativa regionale campana, oltre all’ordinanza di demolizione adottata successivamente e alla relazione di sopralluogo. Il giudice, dopo il passaggio della causa in decisione, ha rilevato d’ufficio una possibile questione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale. La questione concerne l’eventuale impugnazione dell’atto presupposto con ricorso straordinario e dell’atto presupponente con ricorso giurisdizionale, o viceversa, in presenza di un rapporto di stretta presupposizione oppure di mera derivazione con effetto viziante sull’atto successivo.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti termine fino al 29 giugno 2026 per depositare memorie sulla questione rilevata d’ufficio, riservando all’esito la decisione. L’ordinanza richiama l’orientamento secondo cui il principio di alternatività impone di dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo quando l’atto presupposto e quello successivo siano stati impugnati, rispettivamente, con ricorso straordinario e con ricorso giurisdizionale, anche nel caso di mera derivazione dell’atto a valle.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio sulle quali ritiene opportuno provocare il contraddittorio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale

    Secondo l’orientamento richiamato, quando l’atto presupposto è impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente con ricorso giurisdizionale, o viceversa, è inammissibile il giudizio introdotto per ultimo, tanto nei casi di stretta presupposizione quanto in quelli di mera derivazione con effetto viziante sull’atto a valle.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo che rilevi d’ufficio una possibile causa di inammissibilità deve provocare il contraddittorio delle parti assegnando loro un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • Il principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale può comportare l’inammissibilità del giudizio introdotto per ultimo quando l’atto presupposto e l’atto presupponente siano stati impugnati con i due diversi rimedi, anche se tra gli atti sussiste soltanto un rapporto di derivazione idoneo a produrre un effetto viziante sull’atto successivo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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