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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32345/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva confermato condannato per istigazione alla corruzione per avere offerto 100,00 euro a due carabinieri (fermatore per guida senza cinture e revisione scaduta, Napoli 26/01/2017). I motivi di ricorso erano: (1) vizio di motivazione e difetto di prova sull'idoneità corrosiva della somma offerta e sulla presunta destinazione del denaro al pagamento della sanzione amministrativa; (2) estinzione del reato per prescrizione, deducendo il decorso del termine massimo invocato di 7 anni e 6 mesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico perché riproponeva senza confutarle le argomentazioni della sentenza impugnata; ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui il contesto fattuale (modalità del controllo, consegna della banconota nel libretto di circolazione, la frase pronunciata dall'imputato "questo è un regalo.., non si può chiudere un occhio") e la serietà dell'offerta dimostravano la finalità corruttiva e la idoneità a turbare il pubblico ufficiale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto anch'esso generico e manifestamente infondato: il termine di prescrizione indicato dal ricorrente sarebbe scaduto il 26/07/2024 senza considerare le sospensioni e, in ogni caso, il termine massimo applicabile tenuto conto della pena edittale e degli atti interruttivi è più lungo (calcolo ex art. 161 c.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 322, comma 2, cod. pen.

    Norma incriminatrice richiamata per il delitto di istigazione alla corruzione; la Corte ha tratto da essa il riferimento al tipo di reato contestato e alla soglia della pena per il calcolo della prescrizione.

  • art. 319, cod. pen.

    Richiamato in relazione all'art. 322 per definire il reato di corruzione e la relativa disciplina sanzionatoria.

  • art. 161, cod. pen.

    Norma utilizzata per il calcolo del termine di prescrizione in base alla pena edittale applicabile; la Corte ha spiegato che, considerati gli aumenti e le interruzioni procedimentali, il termine è più ampio di quello indicato dal ricorrente.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato/modificato

    Richiamata in relazione al trattamento del ricorso senza intervento delle parti (procedure straordinarie di trattazione).

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di contributo per le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per fissare l'importo in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498)

    Richiamata come principio secondo cui la valutazione della idoneità dell'offerta di denaro a turbare il pubblico ufficiale va effettuata con riferimento al contesto e alle condizioni concrete, non in astratto.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure già svolte in appello senza confutare le argomentazioni dei giudici di merito è generalmente considerato generico e può essere dichiarato inammissibile.
  • La 'modestia' dell'importo offerto non esclude di per sé l'istigazione alla corruzione: va valutata in rapporto al contesto, alla condizione dell'offerente, alla rilevanza dell'atto contrario richiesto e alle circostanze del fatto.
  • Dichiarazioni dell'imputato, modalità di consegna del denaro e comportamento dei pubblici ufficiali possono costituire elementi decisivi per desumere la finalità corruttiva; una formulazione chiara come "questo è un regalo... non si può chiudere un occhio" è particolarmente probatoria.
  • Le contestazioni sulla prescrizione richiedono un calcolo preciso che tenga conto del termine base, degli aumenti legati alla pena edittale e di ogni sospensione o atto interruttivo del processo; argomentazioni generiche sulla decorrenza del termine sono facilmente infondate.
  • La Corte può condannare al pagamento di somme e delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile: chi impugna dovrebbe valutare attentamente le possibilità di successo e motivare in modo specifico le doglianze.

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