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Ordinanza

Ordinanza n. 224/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto istanza di regolarizzazione rapporto locativo emesso dal Dirigente dall’Ufficio area 10 Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia del 12 gennaio 2026 prot. -OMISSIS- e notificato in data 13 gennaio 2026, con il quale si è disposto di rigettare l’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo per carenza dei requisiti di cui all’art. 20, comma 3 lett. a); - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto sia del Comune di Foggia che di A.R.C.A. Capitanata.

Giustizia amministrativa202600623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di regolarizzazione del rapporto locativo per carenza del requisito previsto dall’art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale pugliese n. 10/2014

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune di Foggia ha respinto l’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo relativa a un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il diniego era motivato dalla carenza dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale pugliese n. 10/2014. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, presupposti e consequenziali del Comune e di A.R.C.A. Capitanata. Nella fase cautelare, il giudice ha esaminato la censura relativa alla sussistenza del requisito temporale e alla qualificazione della ricorrente come occupante senza titolo. È inoltre emerso che il genitore della ricorrente aveva prodotto, nel 2017, un’autocertificazione a sostegno di una diversa istanza di regolarizzazione concernente altro alloggio, indicando la ricorrente come componente del proprio nucleo familiare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, allo stato della sommaria delibazione propria della fase cautelare, non favorevolmente apprezzabili le censure. In particolare, non sembra sussistere il requisito temporale previsto dall’art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale pugliese n. 10/2014, poiché alla data del 7 aprile 2011 l’alloggio risultava regolarmente abitato dai legittimi assegnatari, poi deceduti. La ricorrente non sembra quindi qualificabile come occupante senza titolo alla data rilevante; tale posizione non appare equiparabile a quella di un mero coabitante non autorizzato. Il giudice ha inoltre valorizzato, ai fini della valutazione cautelare, l’autocertificazione presentata nel 2017 dal genitore della ricorrente, riferita a un altro alloggio e recante l’indicazione della ricorrente quale componente del nucleo familiare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 3, lettera a), l.r. Puglia n. 10/2014

    Il requisito temporale per la regolarizzazione deve sussistere alla data indicata dalla disposizione; la situazione di regolare assegnazione dell’alloggio a soggetti diversi dalla richiedente non consente, allo stato, di qualificare quest’ultima come occupante senza titolo.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Ai fini della regolarizzazione di un rapporto locativo di edilizia residenziale pubblica subordinata alla sussistenza di un requisito temporale, la condizione di occupante senza titolo deve essere verificata con riferimento alla data prevista dalla legge regionale.
  • La posizione di mero coabitante non autorizzato non è automaticamente equiparabile a quella di occupante senza titolo quando, alla data rilevante per la regolarizzazione, l’alloggio risulti regolarmente abitato dai legittimi assegnatari.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando la documentazione disponibile renda non favorevole, anche solo in via sommaria, la verifica del requisito temporale e della qualificazione soggettiva richiesta dalla disciplina di regolarizzazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblica
RamiEdilizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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