Sentenza n. 9859/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto n. 49 del 26.1.2023 della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, ricevuto dalla ricorrente in data 27.02.2023 con pec inviata dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana ad integrazione della nota di avvio del procedimento di revoca della nomina in ruolo della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana del 21.02.2023 inviato senza l'allegazione del suddetto decreto; - della graduatoria di merito relativa al concorso ordinario DD 499/2020 e ss.mm ed ii pubblicata con decreto n. 737 del 14.07.2022, nella quale la ricorrente era collocata in posizione n. 5 della graduatoria di merito del concorso ordinario di cui al DD 499/2020 e ss.mm. relativamente all'insegnamento “Laboratori di Scienze e Tecnologie Tessili, dell'Abbigliamento e della moda” cl. B018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Il giudice ha richiamato la natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo, ritenendo venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della decisione di rito.
Atto impugnato: Decreto di revoca della nomina in ruolo e graduatoria di merito relativa al concorso ordinario per l'insegnamento nella classe B018
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento del decreto della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, ricevuto successivamente nell'ambito del procedimento di revoca della nomina in ruolo, nonché della graduatoria di merito del concorso ordinario DD 499/2020 e successive modifiche, nella quale risultava collocata al quinto posto per l'insegnamento Laboratori di Scienze e Tecnologie Tessili, dell'Abbigliamento e della Moda, classe B018. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti. Con atto depositato l'8 maggio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe con riferimento alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
art. 100 c.p.c.
Il testo non lo richiama espressamente; il principio dell'interesse concreto e attuale alla decisione è evocato attraverso la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando viene meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in ragione della natura della decisione di rito.
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