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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28602/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di remissione del debito per spese processuali (e di mantenimento) ex art. 6 d.P.R. 30/05/2002 n.115 relative a spese per euro 31.615,85 connesse alla sentenza di condanna per omicidio emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano il 23/06/2014. Il ricorrente ha dedotto: (1) errata applicazione della legge perché il magistrato ha valutato negativamente l'assenza della "rivisitazione critica" della propria condotta, mentre il requisito richiesto è la regolare condotta in carcere; (2) motivazione contraddittoria sul profilo delle condizioni economiche, avendo dimostrato assenza di reddito dal 2016, la difficoltà di vendere immobili e terreni, oneri fiscali e familiari, e la concreta impossibilità di rateizzare il debito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, sebbene la normativa e la giurisprudenza non richiedano una "revisione critica" della vita ante reato ma solo la regolarità della condotta inframuraria, il rigetto è comunque fondato perché il Magistrato di Sorveglianza ha adeguatamente motivato l'insussistenza delle "disagiate condizioni economiche": il ricorrente risulta proprietario di beni immobili che non sono privi di valore commerciale né assolutamente non vendibili, non è emersa la prova che il pagamento comporterebbe un serio squilibrio del bilancio domestico, e il detenuto ha ancora una lunga pena da espiare. Perciò manca uno dei due presupposti richiesti dall'art. 6 d.P.R. n.115/2002 e il ricorso è infondato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, comma 2

    "[s]e l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354"

    La remissione richiede la sussistenza congiunta di due presupposti: condizioni economiche disagiate e regolare condotta in istituto; la mancanza anche di uno solo dei due presupposti comporta il rigetto della domanda.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 30-ter, comma 8

    "Ma condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali"

    La 'regolare condotta' si valuta sulla base del comportamento in carcere (personale, attività istituzionali, lavorative o culturali); non è richiesto obbligatoriamente un'esplicita "revisione critica" della propria vita antegressa.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente: (lett. b) errata interpretazione o applicazione della legge penale; (lett. e) motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.

  • Codice di procedura penale, artt. 678, comma 1-bis e 667, comma 4 (atto di impugnazione)

    Norme procedurali richiamate nel grado di merito per l'opposizione avverso la decisione sul presunto diritto alla remissione del debito.

Massime di principio

  • La remissione del debito ex art. 6 d.P.R. n.115/2002 richiede congiuntamente regolare condotta durante la detenzione e disagiate condizioni economiche; manca uno solo dei due requisiti e la domanda deve essere rigettata.
  • La valutazione della 'regolare condotta' si limita alla condotta inframuraria (comportamento personale, partecipazione ad attività istituzionali, lavorative o culturali) e non impone la prova di una 'revisione critica' del proprio passato delittuoso.
  • Una singola infrazione disciplinare può pregiudicare la valutazione positiva della condotta, tenendo conto di caratteristiche, tempo e modalità dell'illecito rispetto alla condotta complessiva.
  • Per il requisito delle 'disagiate condizioni economiche' non è necessario lo stato di assoluta indigenza: è sufficiente che l'adempimento del debito provochi un serio squilibrio del bilancio domestico tale da impedire il soddisfacimento delle esigenze vitali e il reinserimento sociale.
  • La sola dichiarazione di difficoltà economiche non è sufficiente: il richiedente deve fornire elementi concreti e documentati (assenza di redditi, impossibilità reale di monetizzare beni, oneri familiari) che rendano evidente l'impatto del debito sul bilancio familiare.
  • La valutazione del magistrato di sorveglianza sulle condizioni economiche e sulla condotta ha ampia discrezionalità e può essere sindacata in cassazione solo per vizi di applicazione di legge o manifesta illogicità/mancanza di motivazione.

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