Cassazione Penale, Ordinanza n. 26307/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio per il reato di fuga e omissione di soccorso in occasione di un sinistro stradale. Ha dedotto due censure: primo, violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di fuga e omissione di soccorso; secondo, violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto. In sostanza sosteneva che non fosse dimostrato il dolo richiesto e che il fatto dovesse essere dichiarato non punibile per esiguità offensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, valorizzando il consapevole allontanamento dal luogo del sinistro e la configurabilità del dolo eventuale quanto all'omissione di soccorso, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, giustificato dalla non trascurabile entità dell'urto e dalle risultanze della diagnosi ospedaliera. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada
prevede gli obblighi del conducente in caso di incidente, inclusi l'obbligo di fermarsi, di prestare assistenza e le relative sanzioni; la Corte ribadisce che per l'omissione di soccorso l'elemento soggettivo può integrarsi anche con dolo eventuale.
art. 131-bis cod. pen.
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la concreta offensività non sia esigua, come nel caso di urto non trascurabile e di esiti sanitari non lievi.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In tema di fuga e omissione di soccorso stradale, il consapevole allontanamento dal luogo del sinistro integra il profilo oggettivo della condotta di fuga, mentre per l'omissione di soccorso l'elemento soggettivo può essere ravvisato anche nel dolo eventuale, quando l'agente si rappresenti il serio rischio di conseguenze dannose per la persona coinvolta.
- Ai fini dell'art. 189 cod. strada non è sufficiente la mera affermazione dell'imputato di ritenere assenti lesioni: il giudice può valorizzare elementi fattuali contrari, come la mancanza di protezioni adeguate della persona offesa e la sua condotta successiva all'urto, per desumere la prevedibilità del bisogno di assistenza.
- La particolare tenuità del fatto è legittimamente esclusa quando la complessiva offensività del fatto non è minima, tenuto conto della concretezza dell'urto e delle conseguenze cliniche risultanti dagli atti sanitari.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già disattese con motivazione ritenuta congrua e non manifestamente illogica dal giudice di appello.
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