Cassazione Penale, Sentenza n. 5870/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia (11/03/2022) che aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando la prescrizione dei reati commessi sino all'11/03/2013 e rideterminando la pena per i rimanenti fatti di truffa. Il ricorrente deduceva: (1) inosservanza di norma processuale e mancata assunzione di prova decisiva per non essere stato sentito il teste Gheorghe Claudiu Vaida, ritenuto idoneo a dimostrare la correttezza dell'operato dell'imputato; (2) vizio di motivazione riguardo alla prova degli elementi del reato di truffa, al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità) e alla recidiva, con censura sulla valutazione delle testimonianze e sull'omessa distinzione del danno per ciascuna persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile e manifestamente infondato: la mancata impugnazione immediata della revoca dell'ordinanza istruttoria rende la doglianza sanata (art. 182, comma 2 c.p.p.) e, comunque, la Corte d'appello non era tenuta a rinnovare l'istruttoria e ha comunque motivato che la richiesta era aspecifica. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a una rivalutazione critica delle prove (vietata in Cassazione) e le censure sull'aggravante e sulla recidiva risultavano aspecifiche e infondate; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante e della recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 182 cod. proc. pen.
La nullità relativa all'ordinanza istruttoria deve essere dedotta immediatamente dalla parte presente; in mancanza si considera sanata. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia tempestivamente eccepito la revoca, rendendo la doglianza inammissibile.
art. 61 cod. pen.
Aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte d'appello ha ritenuto ricorrenti gli elementi costitutivi dell'aggravante sulla base delle somme indebitamente ottenute e della motivazione di primo grado; la Cassazione ha giudicato la censura del ricorrente generica e infondata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto l'inammissibilità e le relative sanzioni processuali.
art. 591 cod. proc. pen.
Rilevata la necessità di motivazione specifica e correlata alle ragioni poste a base dell'impugnazione; la Cassazione ha richiamato il principio per affermare l'aspecificità dei motivi del ricorrente.
Massime di principio
- Se una prova o un'ordinanza istruttoria vengono revocate in primo grado, la parte deve eccepire immediatamente la nullità (art. 182 c.p.p.); in mancanza la doglianza è sanata e non può essere sollevata tardivamente in appello o in Cassazione.
- In appello il giudice non è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale; quando rifiuta la rinnovazione la motivazione può essere implicita purché sia desumibile dalla struttura logica della sentenza che evidenzi elementi sufficienti per decidere.
- In Cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a una diversa valutazione delle prove o a chiedere una rivalutazione dei fatti: la Corte di legittimità non riesamina il merito probatorio se le motivazioni dell'impugnazione sono generiche.
- Le censure sull'aggravante e sulla recidiva richiedono argomentazione specifica e dimostrazione di perché gli elementi considerati dal giudice non sussistano; affermazioni generiche o titoli privi di sviluppo sono inammissibili.
- Ricorrere in Cassazione con motivi vaghi o meramente riconsiderativi espone il ricorrente al rigetto, al pagamento delle spese e, se riscontrata colpa, a sanzioni economiche (es. cassa delle ammende).
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