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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5870/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia (11/03/2022) che aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando la prescrizione dei reati commessi sino all'11/03/2013 e rideterminando la pena per i rimanenti fatti di truffa. Il ricorrente deduceva: (1) inosservanza di norma processuale e mancata assunzione di prova decisiva per non essere stato sentito il teste Gheorghe Claudiu Vaida, ritenuto idoneo a dimostrare la correttezza dell'operato dell'imputato; (2) vizio di motivazione riguardo alla prova degli elementi del reato di truffa, al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità) e alla recidiva, con censura sulla valutazione delle testimonianze e sull'omessa distinzione del danno per ciascuna persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile e manifestamente infondato: la mancata impugnazione immediata della revoca dell'ordinanza istruttoria rende la doglianza sanata (art. 182, comma 2 c.p.p.) e, comunque, la Corte d'appello non era tenuta a rinnovare l'istruttoria e ha comunque motivato che la richiesta era aspecifica. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a una rivalutazione critica delle prove (vietata in Cassazione) e le censure sull'aggravante e sulla recidiva risultavano aspecifiche e infondate; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante e della recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 182 cod. proc. pen.

    La nullità relativa all'ordinanza istruttoria deve essere dedotta immediatamente dalla parte presente; in mancanza si considera sanata. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia tempestivamente eccepito la revoca, rendendo la doglianza inammissibile.

  • art. 61 cod. pen.

    Aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte d'appello ha ritenuto ricorrenti gli elementi costitutivi dell'aggravante sulla base delle somme indebitamente ottenute e della motivazione di primo grado; la Cassazione ha giudicato la censura del ricorrente generica e infondata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto l'inammissibilità e le relative sanzioni processuali.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Rilevata la necessità di motivazione specifica e correlata alle ragioni poste a base dell'impugnazione; la Cassazione ha richiamato il principio per affermare l'aspecificità dei motivi del ricorrente.

Massime di principio

  • Se una prova o un'ordinanza istruttoria vengono revocate in primo grado, la parte deve eccepire immediatamente la nullità (art. 182 c.p.p.); in mancanza la doglianza è sanata e non può essere sollevata tardivamente in appello o in Cassazione.
  • In appello il giudice non è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale; quando rifiuta la rinnovazione la motivazione può essere implicita purché sia desumibile dalla struttura logica della sentenza che evidenzi elementi sufficienti per decidere.
  • In Cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a una diversa valutazione delle prove o a chiedere una rivalutazione dei fatti: la Corte di legittimità non riesamina il merito probatorio se le motivazioni dell'impugnazione sono generiche.
  • Le censure sull'aggravante e sulla recidiva richiedono argomentazione specifica e dimostrazione di perché gli elementi considerati dal giudice non sussistano; affermazioni generiche o titoli privi di sviluppo sono inammissibili.
  • Ricorrere in Cassazione con motivi vaghi o meramente riconsiderativi espone il ricorrente al rigetto, al pagamento delle spese e, se riscontrata colpa, a sanzioni economiche (es. cassa delle ammende).

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