Sentenza n. 421/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 11 del 23/01/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 11 del 23 gennaio 2025, che aveva riconosciuto il bonus carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Spoleto, giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio annuale di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese legali. Ha dedotto che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva, che era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e che il giudicato si era formato per mancata impugnazione, senza che il Ministero avesse ancora accreditato il beneficio. Ha chiesto un termine di sessanta giorni per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'accredito del beneficio spettante. Poiché la sentenza era stata eseguita e la ricorrente non ha formulato ulteriori contestazioni, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi sulle richieste di nomina del commissario ad acta e di astreintes. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e per essa del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della semplicità e serialità del contenzioso e dei minimi tariffari richiamati.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
In assenza di ulteriori osservazioni o confutazioni, il Collegio ritiene di dare atto di detto esito processuale, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
La sopravvenuta esecuzione del giudicato, documentata dall'amministrazione e non contestata dalla ricorrente, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza n. 11 in data 23 gennaio 2025, con la quale il Tribunale di Spoleto, quale giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla odierna parte ricorrente il beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente agli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre le spese legali.
La norma è richiamata quale fondamento del beneficio annuale di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione del docente; la sentenza oggetto di ottemperanza ne aveva disposto l'attribuzione per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
art. 114 c.p.a.
Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus, nonché venga disposta la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes, ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
La disposizione è indicata come base delle richieste esecutive di fissazione di un termine, nomina del commissario ad acta e applicazione di astreintes; il TAR non ha deciso nel merito tali richieste, essendo sopravvenuta l'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue in corso di causa il giudicato e tale adempimento è documentato e non contestato, il giudice dà atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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