Sentenza n. 4476/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione cautelare a) delle Ricevute di annullamento (cd. scarto) degli effetti delle comunicazioni dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emesse dall'Agenzia delle Entrate in data 24 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031217482146979 per un importo di credito pari ad euro 183.386,45; 26031217482146982 per un importo di credito pari ad euro 36.543,00, per un totale pari ad euro 219.929,45; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alla ricevuta di annullamento, emesse in data 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento (scarto) delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relative a crediti da superbonus, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate che disciplina i controlli antifrode
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, ha sospeso e poi considerato non effettuate due comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura, per crediti complessivi pari a euro 219.929,45. Hanno sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, qualificando lo scarto come atto amministrativo preventivo e inibitorio, distinto dall'accertamento della spettanza del credito fiscale e non compreso tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Nel merito hanno dedotto: difetto di motivazione, perché gli atti avrebbero richiamato genericamente i controlli di coerenza senza indicare l'anomalia riscontrata; violazione del contraddittorio procedimentale, per mancata richiesta di chiarimenti o documenti; difetto di istruttoria, per l'asserito ricorso a un controllo meramente automatizzato; violazione dei presupposti tipici dell'art. 122-bis, per omessa indicazione dello specifico profilo di rischio; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché la mancata indicazione dell'anomalia avrebbe impedito la correzione o la tempestiva ripresentazione della comunicazione. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito, ritenendo competente il giudice tributario. Lo scarto della comunicazione ex art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 si inserisce in una sequenza unitariamente orientata alla fruizione di un'agevolazione fiscale: maturazione della detrazione, esercizio dell'opzione ex art. 121, trasmissione della comunicazione, eventuale sospensione antifrode e decisione finale sugli effetti fiscali dell'opzione. Pur non costituendo necessariamente un accertamento definitivo sulla spettanza del credito, lo scarto incide direttamente sulle modalità di fruizione dell'agevolazione, impedendo l'emersione e la circolazione del credito nel cassetto fiscale e, nel caso concreto, determinando di fatto la perdita di ogni possibilità di fruizione, poiché il condominio non aveva effettuato il pagamento mediante bonifico parlante necessario per la detrazione ordinaria. L'atto è stato quindi ricondotto alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992. La tassatività dell'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non esclude l'impugnazione di atti atipici riconducibili, per effetti, a una delle categorie previste. La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo non mutano la natura tributaria del rapporto. Né la contestuale impugnazione del provvedimento generale dell'Agenzia delle Entrate radica la giurisdizione amministrativa: quando sono impugnati anche atti individuali a contenuto tributario, il giudice tributario conserva la giurisdizione e può conoscere dell'atto presupposto, eventualmente disapplicandolo. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice tributario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Disciplina la detrazione fiscale del superbonus per gli interventi agevolati.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito; la comunicazione telematica rende operativa l'opzione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere e controllare preventivamente le comunicazioni con profili di rischio e, se i rischi sono confermati, di considerarle non effettuate.
punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021
Disciplina il cd. scarto delle comunicazioni dell'opzione in esito al controllo dei profili di rischio.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
Lo scarto è riconducibile alla categoria degli atti impugnabili come diniego di agevolazione, anche se denominato diversamente e pur incidendo sulle modalità di fruizione del beneficio.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Radica la giurisdizione tributaria in relazione alla natura tributaria del rapporto, senza distinzione decisiva tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, entro il termine perentorio indicato nel dispositivo, ai fini della translatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
Massime di principio
- La controversia relativa allo scarto, ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ha natura tributaria quando l'atto incide sulla fruizione di un'agevolazione fiscale, anche se adottato nell'ambito di un controllo preventivo antifrode e senza costituire un accertamento definitivo sulla spettanza del credito.
- Lo scarto della comunicazione dell'opzione ex art. 121 del d.l. n. 34/2020 è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992, anche se l'atto ha una diversa denominazione, quando impedisce l'emersione, la circolazione o l'utilizzo del credito fiscale.
- La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 riguardano la giustificazione e la fase di esercizio del potere, ma non modificano la natura tributaria del rapporto nel quale il potere si inserisce.
- La contestuale impugnazione di un atto generale o presupposto dell'Amministrazione finanziaria non attribuisce la controversia al giudice amministrativo quando siano impugnati anche atti individuali a contenuto tributario; in tale ipotesi la giurisdizione resta del giudice tributario, che può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione tributaria, è decisiva la natura tributaria del rapporto controverso e non la qualificazione della posizione del privato come diritto soggettivo o interesse legittimo.
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