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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia del 28 giugno 2022 - n. XI/2501 (approvazione del «Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano – settore merceologico della sabbia e ghiaia – art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 – PSR TER 09.02.191»), pubblicata su BURL n. 29 SEO del 22 luglio 2022 nonché di tutti i documenti ad essa allegati, limitatamente alle parti in cui si prevede lo stralcio dell'ATEg33-C2, così come perimetrato nel previgente Piano Cave; - del Comunicato n. 79 (Errata Corrige «Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano – settore merceologico della sabbia e ghiaia – art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14», pubblicato su BURL n. 34 SEO del 25 agosto 2022), limitatamente alle parti in cui si prevede lo stralcio dell'ATEg33-C2, così come perimetrato nel previgente Piano Cave; - della Nota del 1° giugno 2022 della Città metropolitana di Milano; - della Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano (rep. n. 26/2018, atto n. 2184532018/9.6/2018/28, del 20 settembre 2018), avente ad oggetto «Parere del Parco in merito alla proposta di Piano cave della Città Metropolitana di Milano 2019-2029 presentata con Decreto del Sindaco Metropolitana RG 183 del 24/7/2018 ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 86/1983»; - della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cusago n. 64, del 19 settembre 2018, avente ad oggetto «Relazione conclusiva Espressione del parere di competenza sulla proposta di nuovo Piano Cave»; - di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202202922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano, limitatamente allo stralcio dell’ATEg33-C2, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pianificatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di uno stabilimento situato nell’ATEg33-C2 e autorizzato allo svolgimento dell’attività fino al 2030, ha impugnato il nuovo Piano cave regionale nella parte in cui ha disposto lo stralcio dell’ambito estrattivo, deducendo la violazione della l.r. n. 14/1998, della l.r. n. 20/2021, della d.g.r. n. 8/11347 del 10 febbraio 2010, della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23/2016 e degli artt. 7 e ss. l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che le proprie osservazioni non fossero state adeguatamente esaminate, che l’amministrazione avesse erroneamente interpretato l’art. 45 delle NTA del PTC del Parco, che lo spostamento o lo stralcio dell’ATE fosse incoerente con gli atti del procedimento e che la pianificazione avesse leso il proprio affidamento alla conservazione dell’ambito previsto dal precedente Piano cave. La proposta iniziale prevedeva lo spostamento dell’ATE e dello stabilimento in un’area limitrofa, ma la Valutazione di incidenza aveva rilevato l’impatto della nuova collocazione sulla ZSC “Bosco di Cusago”.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rigettato la richiesta di rinvio formulata per il Parco Agricolo Sud Milano, ritenendo non leso il diritto di difesa poiché l’ente era stato rappresentato in giudizio dalla Città Metropolitana, ente gestore fino all’elezione del nuovo Consiglio di Gestione. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Piano cave è un atto generale di pianificazione e programmazione, caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e tecnico-valutativa, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza, incompletezza della valutazione o erroneità del criterio tecnico applicato. Lo stralcio dell’ATEg33-C2 risultava adeguatamente giustificato dalle criticità ambientali, urbanistiche, viabilistiche e sociali dell’area, già evidenziate nel corso della precedente pianificazione. Il mancato accoglimento dello spostamento dell’ATE è stato ritenuto ragionevole, poiché il nuovo e il vecchio ambito avevano perimetri diversi e il nuovo progetto avrebbe comportato, secondo la stessa ricorrente, l’escavazione di circa 1.400.000 metri cubi, una profondità di 20 metri e la realizzazione di nuove aree di servizio e accesso: si sarebbe quindi trattato della creazione di una nuova cava, non consentita dalla disciplina del Parco. Il Collegio ha escluso anche contraddittorietà e lesione dell’affidamento in relazione alla VIncA e alla VAS. La VIncA aveva evidenziato l’incidenza sostanziale della collocazione prevista sulla ZSC “Bosco di Cusago” e sul Fontanile Castagnolo; la VAS aveva valutato positivamente lo stralcio dell’ATE in termini di sostenibilità e riduzione degli impatti. La Regione aveva inoltre esaminato le osservazioni della ricorrente e bilanciato l’interesse economico privato con le prevalenti esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. Non è stata riconosciuta un’aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione dell’ATE del precedente piano. È stato inoltre valorizzato il fatto che la ricorrente potesse proseguire l’attività autorizzata fino al 2030 e che l’attività estrattiva della cava fosse inattiva dal 2006, mentre l’impresa continuava a lavorare materiali provenienti dall’esterno dell’ATE. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • l.r. Lombardia 8 agosto 1998, n. 14

    Disciplina regionale richiamata quale fonte del procedimento e dell’approvazione del Piano cave.

  • l.r. Lombardia n. 20/2021

    Normativa regionale invocata dalla ricorrente come parametro di legittimità del nuovo Piano cave.

  • d.g.r. n. 8/11347 del 10 febbraio 2010

    Atto regionale indicato dalla ricorrente quale parametro per la pianificazione cave.

  • artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990

    Disposizioni sulla partecipazione procedimentale; il TAR ha ritenuto che le osservazioni della ricorrente fossero state esaminate nell’istruttoria e motivatamente disattese.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il giudice richiama il principio secondo cui le scelte puntuali contenute in un piano generale di cave non richiedono necessariamente una motivazione specifica per ciascuna area, in ragione dell’elevato numero di destinatari e dell’interdipendenza delle previsioni, soprattutto quando siano orientate alla tutela ambientale e paesaggistica.

  • art. 45 NTA del PTC del Parco

    nel «territorio del Parco è vietata l’apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti»

    La disposizione è stata interpretata nel senso che lo spostamento dell’ATE su un’area diversa, con diverso perimetro e rilevanti nuove opere estrattive e accessorie, avrebbe sostanzialmente comportato l’apertura di una nuova cava.

  • art. 41, comma 7, NTA del PTC del Parco

    per i fontanili e le relative aree di rispetto è vietata ogni opera di trasformazione per una fascia non inferiore a 50 metri dalla testa

    La previsione è stata richiamata quale ulteriore elemento di criticità ambientale della collocazione prevista per l’ATE.

  • art. 26, comma 11, PGT comunale

    è consentito proseguire con le attività in essere e regolarmente assentite, al termine delle quali non potranno essere prorogate ovvero non potranno subire alcun prolungamento temporale oltre a quello autorizzato

    La disposizione consente la prosecuzione dell’attività esistente fino alla scadenza dell’autorizzazione, ma esclude proroghe o prolungamenti successivi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il piano cave, quale atto generale di pianificazione e programmazione, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnico-valutativa; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della logicità, coerenza e completezza dell’istruttoria e della valutazione, nonché dell’eventuale erroneità del criterio tecnico applicato, senza poter sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • Nell’approvazione di un piano cave, le singole scelte localizzative non richiedono necessariamente una motivazione specifica e analitica per ciascuna area, quando risultino dal complessivo procedimento di pianificazione e siano giustificate dall’interdipendenza delle previsioni e dalla tutela di interessi ambientali e paesaggistici.
  • Il titolare di un’attività estrattiva o connessa alla lavorazione di materiali inerti non vanta un’aspettativa giuridicamente tutelata alla conferma, nel nuovo piano, dell’ambito territoriale estrattivo previsto dalla precedente pianificazione, né all’attribuzione di specifici volumi, dovendo l’amministrazione bilanciare l’interesse economico privato con la tutela dell’ambiente, del paesaggio e il contenimento del consumo di suolo.
  • Lo spostamento di un ambito estrattivo su un’area con diverso perimetro, accompagnato da nuove escavazioni, rilevanti volumi estratti e nuove opere di servizio e accesso, può essere qualificato come apertura di una nuova cava; tale operazione è incompatibile con una disciplina di tutela del Parco che vieti l’apertura di nuove cave e consenta soltanto l’ampliamento delle attività esistenti.
  • Le osservazioni del privato nell’ambito della pianificazione sono adeguatamente considerate quando l’amministrazione le esamina nell’istruttoria, le pone in comparazione con gli interessi pubblici concorrenti e le disattende con motivazione coerente, anche se l’esito è sfavorevole al loro autore.
  • La valutazione ambientale e paesaggistica può legittimamente condurre allo stralcio di un ambito estrattivo quando evidenzi rischi significativi per siti della Rete Natura 2000, fontanili, aree proposte a Parco naturale, ecosistemi o centri abitati; la prosecuzione temporanea di attività già autorizzate non comporta, di per sé, un diritto alla conservazione della disciplina pianificatoria previgente.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiAree protette, fauna e floraPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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