Sentenza n. 3345/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza numero 814/2025 emessa in data 25 giugno 2025 dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire della carta docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento tramite carta elettronica. Ha chiesto l'esecuzione integrale della sentenza, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il giudicato e la notificazione del titolo al Ministero sono stati documentati; è stato inoltre rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione, a istanza di parte, o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricato di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili necessari e, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati o al pagamento in conto sospeso. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del commissario costituiva misura idonea a fronteggiare l'inerzia e la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua, considerando anche l'eccezionale mole del contenzioso relativo alla carta docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'erogazione della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario per gli anni scolastici indicati.
art. 14 d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione esecutiva e dell'azione di ottemperanza relativa a un titolo giudiziale avente a oggetto il pagamento di somme di denaro.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può fare ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando, alla luce delle circostanze concrete e della nomina del commissario ad acta, risulti manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato è definitivamente formato, il titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti a carico delle amministrazioni pubbliche e l'inadempimento non è contestato o risulta documentalmente provato.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti o al pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa applicabile.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, la nomina del commissario ad acta offre una misura esecutiva adeguata e la penalità risulterebbe manifestamente iniqua.
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