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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18890/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. di un errore materiale nel dispositivo riportato a ruolo della pubblica udienza del 16/11/2021 relativo alla sentenza R.G.N. 23728/2021. Nella sentenza era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da Rossignolo e, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, era altresì prevista la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.500,00. Per mero errore materiale tale ultima indicazione era stata omessa dal dispositivo a ruolo e si richiedeva l'aggiunta della frase "Condanna inoltre l'imputato alla re fusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori di legge" dopo la formula già presente.

La decisione

La Corte ha ritenuto che si trattasse di un mero errore materiale, non comportante nullità né modifica essenziale del provvedimento, correggibile con operazioni meccaniche ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo riportato a ruolo aggiungendo la frase mancante che condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidandole in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La norma è stata invocata per emendare un mero errore materiale nel dispositivo della sentenza. Il Collegio ha interpretato la disposizione nel senso che l'omissione è sanabile perché non incide sull'essenza della decisione e può essere corretta mediante un'operazione meccanica consequenziale.

Massime di principio

  • Un'omissione o errore meramente materiale nel testo del dispositivo è correggibile ex art. 130 cod. proc. pen. purché la correzione non muti il contenuto essenziale della decisione.
  • La correzione è ammessa quando è possibile ricostruire con certezza quale fosse l'intendimento originario del giudice (ad es. perché la motivazione, il P.Q.M. o gli atti mostrano la decisione completa).
  • La procedura di correzione è idonea a ripristinare la coerenza tra motivazione e dispositivo senza riaprire il merito del giudizio o creare nuove posizioni sostanziali per le parti.
  • Soggetti interessati (parti o pubblico ministero) possono proporre l'istanza; il provvedimento che dispone la correzione è un atto di rettifica formale e non un nuovo giudizio sul merito.
  • Non sono correggibili con art. 130 errori che implichino una modifica sostanziale della decisione: in tali casi occorrono altri rimedi (impugnazioni o revoca), non la semplice correzione materiale.
  • È utile documentare chiaramente l'errore e la previsione originaria (citando motivazione, verbale d'udienza, P.Q.M. o altri parti del fascicolo) per ottenere agevolmente la correzione.

Testo integrale

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