Ordinanza n. 675/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 2026/Div.P.A.S./14E/ng del 29 gennaio 2026, notificato il 3 febbraio 2026, reso dal Questore della Provincia di Napoli, recante sospensione di licenza di vendita di preziosi e di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, collegato e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dell’istante, e, in particolare, della relazione di servizio dell’11 dicembre 2025 unitamente ai verbali di ispezione del 25 novembre 2025, nella stessa richiamati e dei verbali di contestazione degli illeciti amministrativi nn. 45/2025, 46/2025, 47/2025, 48/2025, 50/2025, 58/2025, 59/2025, 60/2025, 61/2025, 62/2025, 63/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Napoli di sospensione della licenza di vendita di preziosi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Napoli ha disposto la sospensione della licenza di vendita di preziosi, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui una relazione di servizio, verbali di ispezione e verbali di contestazione di plurimi illeciti amministrativi. La censura cautelare investiva la legittimità della sospensione, contestata in relazione agli accertamenti compiuti dall'amministrazione e alla valutazione della gravità delle violazioni, comprese quelle della normativa antiriciclaggio, nonché alla durata della misura.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. Il Collegio ha affermato che il potere di sospensione delle licenze di polizia è ampiamente discrezionale e può essere esercitato non soltanto in presenza di abuso della licenza, ma anche per violazioni delle modalità prescritte per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva accertato plurime violazioni, tra cui violazioni della normativa antiriciclaggio, ritenute particolarmente gravi in ragione dell'attività esercitata. La valutazione amministrativa è stata ritenuta non irragionevole né incongrua, anche quanto alla durata della sospensione, considerato il precedente rilievo di violazioni delle disposizioni disciplinanti l'attività. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento è stata esaminata in sede cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il potere di sospensione delle licenze di polizia ha natura ampiamente discrezionale e può essere esercitato non solo in caso di abuso della licenza, ma anche quando siano violate le modalità prescritte per lo svolgimento dell'attività autorizzata.
- La reiterata contestazione di violazioni delle regole che disciplinano un'attività soggetta a licenza di polizia può essere valorizzata dall'amministrazione nella valutazione della gravità dei fatti e nella determinazione della durata della sospensione.
- Le violazioni della normativa antiriciclaggio possono giustificare una valutazione di particolare gravità quando riguardino un'attività di vendita di preziosi.
- In sede cautelare, la sospensione del provvedimento non è giustificata quando la valutazione amministrativa sulla gravità delle violazioni e sulla durata della misura non risulti manifestamente irragionevole o incongrua.
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