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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29634/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Rimonti chiedeva l'ammissione dei crediti a suo favore nello stato passivo sostenendo di essere stata nominata liquidatore e consulente fiscale di Autocarri Versilia s.r.l.; sosteneva che i crediti sorti durante la procedura fossero prededucibili (liquidi, esigibili e non contestati) e che non fosse necessaria l'autorizzazione del Giudice delegato per l'incarico di supporto conferitole dall'amministratore giudiziario

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: i crediti indicati fossero contestati e quindi assoggettabili alla verifica ai sensi degli artt. 57 ss. e 59 d.lgs. 159/2011; la ricorrente non ha dimostrato né un valido atto di nomina né l'esercizio concreto delle funzioni di liquidatore (mancanza di disponibilità dei conti correnti e "liquidatore senza portafoglio"); il conferimento dell'incarico dalla figura dell'amministratore giudiziario era da considerarsi atto che richiedeva l'autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 35 comma 4, e in mancanza di detta autorizzazione l'attività è stata svolta "sine titulo" e legittimamente esclusa dallo stato passivo. Inoltre la produzione documentale nuova in Cassazione non è stata ammessa come rilevante. Il ricorso è dunque infondato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 54

    i crediti prededucibili sorti durante la procedura - ove liquidi, esigibili e non contestati - non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato

    La corte ricorda che la possibilità di soddisfare crediti prededucibili fuori piano è discrezionale e subordinata ai requisiti di liquidità, esigibilità e assenza di contestazione; se tali requisiti mancano, il credito confluisce nel piano di riparto e va verificato secondo gli artt. 57 e ss.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 4

    richiesta autorizzazione del giudice per specifiche modalità di esercizio dell'Amministrazione Giudiziaria

    Il conferimento di compiti che configurano modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria (non meri atti materiali o di ordinaria amministrazione) richiede autorizzazione del Giudice delegato; in mancanza l'attività può essere considerata priva di titolo ai fini dell'ammissione al passivo

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 6

    opposizione alla verifica dello stato passivo

    L'opposizione prevista dall'art. 59 è lo strumento corretto per impugnare l'esclusione dallo stato passivo e legittima il sindacato sulla ammissione dei crediti contestati

  • d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 57-59

    procedure di accertamento dei crediti nello stato passivo (verifica e ammissione al passivo)

    Quando i crediti non sono prededucibili nell'accezione dell'art. 54, seguono la procedura ordinaria di accertamento e ammissione prevista da questi articoli

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 2

    i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro devono essere accertati secondo le disposizioni degli artt. 57, 58 e 59

    Ribadisce che i crediti anteriori al sequestro seguono la procedura di verifica di stato passivo prevista dal decreto

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 61

    progetto e piano di pagamento dei crediti che include anche i crediti prededucibili fra i crediti collocati al passivo

    Il piano di riparto si occupa anche dei crediti prededucibili che non siano stati soddisfatti in via discrezionale al di fuori del piano

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 3 e art. 41, comma 2

    disciplina degli atti dell'Amministratore Giudiziario e degli atti di ordinaria amministrazione

    La Corte distingue tra atti di ordinaria amministrazione (non necessitanti autorizzazione) e atti che incidono su scelte gestionali rilevanti: quest'ultimi richiedono autorizzazione e non possono essere considerati automaticamente atti di ordinaria amministrazione

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 37, comma 5

    contabilità separata gestita dall'amministratore giudiziario

    Richiamata quale criterio per l'individuazione dei crediti e delle compenti aziendali cui essi si riferiscono ai fini del riparto

  • cod. proc. pen., art. 616

    condanna della parte soccombente alle spese del giudizio in Cassazione

    Disposizione applicata per la condanna alle spese della ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • I crediti sorti durante una procedura di confisca possono essere pagati in prededuzione solo se sono liquidi, esigibili e non contestati; in caso di contestazione devono essere verificati nel procedimento di stato passivo.
  • La mera dichiarazione di nomina a liquidatore non è sufficiente: è necessaria la prova formale dell'attribuzione dell'incarico e, soprattutto, dell'esercizio concreto delle funzioni (es. disponibilità di conti, esercizio effettivo delle responsabilità gestionali).
  • Se l'amministratore giudiziario affida compiti che incidono sulle scelte gestionali o che non sono atti meramente materiali, detta attività può richiedere l'autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 35: senza tale autorizzazione l'attività può essere considerata priva di titolo ai fini dell'ammissione al passivo.
  • Documenti prodotti per la prima volta in Cassazione, se attinenti al merito e non idonei a invocare uno ius superveniens, di norma non sono rilevanti e possono essere inammissibili.
  • Nelle contestazioni sullo stato passivo è corretto utilizzare l'opposizione prevista dall'art. 59 d.lgs. 159/2011 per ottenere l'accertamento giudiziale dei crediti; l'assenza di tale procedimento può portare all'esclusione dal riparto.
  • La qualificazione dell'atto (atto di ordinaria amministrazione vs atto che incide sull'amministrazione giudiziaria) è decisiva: vanno documentate sia la natura dell'atto che l'autorizzazione eventualmente necessaria.

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