Cassazione Penale, Sentenza n. 29634/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Rimonti chiedeva l'ammissione dei crediti a suo favore nello stato passivo sostenendo di essere stata nominata liquidatore e consulente fiscale di Autocarri Versilia s.r.l.; sosteneva che i crediti sorti durante la procedura fossero prededucibili (liquidi, esigibili e non contestati) e che non fosse necessaria l'autorizzazione del Giudice delegato per l'incarico di supporto conferitole dall'amministratore giudiziario
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: i crediti indicati fossero contestati e quindi assoggettabili alla verifica ai sensi degli artt. 57 ss. e 59 d.lgs. 159/2011; la ricorrente non ha dimostrato né un valido atto di nomina né l'esercizio concreto delle funzioni di liquidatore (mancanza di disponibilità dei conti correnti e "liquidatore senza portafoglio"); il conferimento dell'incarico dalla figura dell'amministratore giudiziario era da considerarsi atto che richiedeva l'autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 35 comma 4, e in mancanza di detta autorizzazione l'attività è stata svolta "sine titulo" e legittimamente esclusa dallo stato passivo. Inoltre la produzione documentale nuova in Cassazione non è stata ammessa come rilevante. Il ricorso è dunque infondato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 54
i crediti prededucibili sorti durante la procedura - ove liquidi, esigibili e non contestati - non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato
La corte ricorda che la possibilità di soddisfare crediti prededucibili fuori piano è discrezionale e subordinata ai requisiti di liquidità, esigibilità e assenza di contestazione; se tali requisiti mancano, il credito confluisce nel piano di riparto e va verificato secondo gli artt. 57 e ss.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 4
richiesta autorizzazione del giudice per specifiche modalità di esercizio dell'Amministrazione Giudiziaria
Il conferimento di compiti che configurano modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria (non meri atti materiali o di ordinaria amministrazione) richiede autorizzazione del Giudice delegato; in mancanza l'attività può essere considerata priva di titolo ai fini dell'ammissione al passivo
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 6
opposizione alla verifica dello stato passivo
L'opposizione prevista dall'art. 59 è lo strumento corretto per impugnare l'esclusione dallo stato passivo e legittima il sindacato sulla ammissione dei crediti contestati
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 57-59
procedure di accertamento dei crediti nello stato passivo (verifica e ammissione al passivo)
Quando i crediti non sono prededucibili nell'accezione dell'art. 54, seguono la procedura ordinaria di accertamento e ammissione prevista da questi articoli
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 2
i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro devono essere accertati secondo le disposizioni degli artt. 57, 58 e 59
Ribadisce che i crediti anteriori al sequestro seguono la procedura di verifica di stato passivo prevista dal decreto
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 61
progetto e piano di pagamento dei crediti che include anche i crediti prededucibili fra i crediti collocati al passivo
Il piano di riparto si occupa anche dei crediti prededucibili che non siano stati soddisfatti in via discrezionale al di fuori del piano
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 3 e art. 41, comma 2
disciplina degli atti dell'Amministratore Giudiziario e degli atti di ordinaria amministrazione
La Corte distingue tra atti di ordinaria amministrazione (non necessitanti autorizzazione) e atti che incidono su scelte gestionali rilevanti: quest'ultimi richiedono autorizzazione e non possono essere considerati automaticamente atti di ordinaria amministrazione
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 37, comma 5
contabilità separata gestita dall'amministratore giudiziario
Richiamata quale criterio per l'individuazione dei crediti e delle compenti aziendali cui essi si riferiscono ai fini del riparto
cod. proc. pen., art. 616
condanna della parte soccombente alle spese del giudizio in Cassazione
Disposizione applicata per la condanna alle spese della ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- I crediti sorti durante una procedura di confisca possono essere pagati in prededuzione solo se sono liquidi, esigibili e non contestati; in caso di contestazione devono essere verificati nel procedimento di stato passivo.
- La mera dichiarazione di nomina a liquidatore non è sufficiente: è necessaria la prova formale dell'attribuzione dell'incarico e, soprattutto, dell'esercizio concreto delle funzioni (es. disponibilità di conti, esercizio effettivo delle responsabilità gestionali).
- Se l'amministratore giudiziario affida compiti che incidono sulle scelte gestionali o che non sono atti meramente materiali, detta attività può richiedere l'autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 35: senza tale autorizzazione l'attività può essere considerata priva di titolo ai fini dell'ammissione al passivo.
- Documenti prodotti per la prima volta in Cassazione, se attinenti al merito e non idonei a invocare uno ius superveniens, di norma non sono rilevanti e possono essere inammissibili.
- Nelle contestazioni sullo stato passivo è corretto utilizzare l'opposizione prevista dall'art. 59 d.lgs. 159/2011 per ottenere l'accertamento giudiziale dei crediti; l'assenza di tale procedimento può portare all'esclusione dal riparto.
- La qualificazione dell'atto (atto di ordinaria amministrazione vs atto che incide sull'amministrazione giudiziaria) è decisiva: vanno documentate sia la natura dell'atto che l'autorizzazione eventualmente necessaria.
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