Ordinanza n. 36/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento dell’Ordinanza n. -OMISSIS- del 12.1.2026 (notificata alla -OMISSIS-. in allegato alla nota/pec del 13.1.2026), con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di -OMISSIS- ha disposto, ai sensi dell’art. 67, comma 2, D.Lg.vo n. 159/2011, la decadenza dell’autorizzazione amministrativa, per l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti, sito in -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- della -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rilasciata alla -OMISSIS-. il 21.9.2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di decadenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, adottata ai sensi dell’art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale con cui è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, chiedendone incidentalmente la sospensione. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di ricorso. La controversia riguarda il trasferimento del distributore successivo all’interdittiva antimafia emessa nei confronti della società cedente. L’interdittiva era stata annullata dal TAR Milano, ma l’efficacia della relativa sentenza era stata sospesa dal Consiglio di Stato; conseguentemente, allo stato, l’interdittiva aveva ripreso efficacia. Il TAR ha inoltre valorizzato, in sede cautelare, le circostanze relative alla cessione del 17 gennaio 2025 di 77 impianti per un prezzo complessivo di euro 1.350.000,00, alla recente modifica dell’oggetto sociale della cessionaria e alla particolare struttura dell’operazione, che aveva riguardato il solo distributore e non gli ulteriori immobili e attività presenti nel complesso aziendale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. In via sommaria, ha ritenuto che il trasferimento dell’impianto fosse avvenuto dopo l’emanazione dell’interdittiva antimafia nei confronti della cedente e che tale interdittiva, pur essendo stata annullata in primo grado, fosse nuovamente efficace a seguito della sospensione della sentenza da parte del Consiglio di Stato. La decadenza dell’autorizzazione è stata considerata atto meramente conseguenziale all’interdittiva e avente natura vincolata. Il giudice ha inoltre ritenuto rilevanti, ai fini della valutazione cautelare, il prezzo unitario particolarmente contenuto della cessione dei 77 impianti, la modifica dell’oggetto sociale della ricorrente intervenuta poco prima della cessione e la separazione del distributore dagli altri immobili e attività del complesso aziendale. Non sono state ravvisate ragioni per concedere la sospensione dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011
La decadenza dell’autorizzazione amministrativa connessa agli effetti dell’interdittiva antimafia è stata ritenuta, nella sommaria valutazione cautelare, un atto vincolato e meramente conseguenziale all’interdittiva.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale e del relativo esame da parte del TAR.
art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003
È stato applicato per disporre l’oscuramento delle ragioni sociali delle società interessate, a tutela dei diritti o della dignità delle persone.
Massime di principio
- Quando l’interdittiva antimafia nei confronti del cedente è efficace al momento del trasferimento dell’attività o del titolo abilitativo, la decadenza dell’autorizzazione amministrativa prevista dall’art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011 può assumere natura vincolata e meramente conseguenziale rispetto all’interdittiva.
- L’annullamento in primo grado di un’interdittiva antimafia non ne elimina gli effetti qualora l’efficacia della sentenza sia stata sospesa dal giudice d’appello; in tale situazione, l’interdittiva riacquista efficacia e può costituire il presupposto attuale dei provvedimenti conseguenziali.
- Nella fase cautelare, la valutazione del fumus può tenere conto, unitariamente, delle modalità economiche e temporali della cessione di un ramo d’azienda, della recente modifica dell’oggetto sociale della cessionaria e della delimitazione dell’oggetto della cessione, quali elementi sintomatici rilevanti ai fini della verifica sommaria della legittimità del provvedimento antimafia conseguenziale.
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