Cassazione Civile, Ordinanza n. 21418/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda proposta da un lavoratore dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro, accolta in primo grado e confermata in appello. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.; il controricorrente non ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi dovuto stabilire gli effetti processuali della rinuncia non accettata e il regime delle spese, nonché escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario. Ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di definizione del ricorso in relazione alla ritenuta infondatezza dei motivi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come base del procedimento in camera di consiglio instaurato a seguito della richiesta della ricorrente.
art. 390 c.p.c.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti ai sensi di tale norma.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso ha comportato la declaratoria di estinzione del processo; in mancanza di adesione del controricorrente, è stata disposta la condanna alle spese della parte che ha dato causa al giudizio di legittimità.
art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.
In assenza di adesione alla rinuncia, resta ferma la regolazione delle spese a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte della modifica che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche se la controparte non vi aderisce, restando però ferma la regolazione delle spese del giudizio di legittimità a carico della parte che ha causato il processo.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è di stretta interpretazione e si applica solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La mancata adesione alla rinuncia da parte del controricorrente impedisce che la definizione del giudizio avvenga senza statuizione sulle spese, sicché il rinunciante resta normalmente tenuto alla loro rifusione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21275/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21276/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21285/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21294/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21314/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21318/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →