Sentenza n. 172/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva annullato la revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del permesso di soggiorno, imponendo la riattivazione dell'istruttoria sulla conversione del titolo di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva precedentemente impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale e il relativo permesso di soggiorno, mentre era pendente la procedura di conversione in permesso per lavoro subordinato. La revoca era stata motivata dalla rettifica in peius del volume d'affari dichiarato dal datore di lavoro nell'asseverazione relativa all'anno d'imposta 2022. Con la sentenza passata in giudicato, il TAR aveva annullato il provvedimento per deficit istruttorio, rilevando che l'amministrazione non aveva considerato il rapporto di lavoro stagionale già instaurato e proseguito sino alla naturale scadenza, né verificato la regolarità della retribuzione e dei versamenti contributivi. Il ricorrente ha dedotto la persistente inottemperanza della Prefettura, che non avrebbe riattivato e concluso il procedimento di conversione del titolo di soggiorno, e ha chiesto anche l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha interpretato il giudicato come produttivo di un effetto conformativo consistente nell'obbligo dell'amministrazione di riattivare l'istruttoria e concludere il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, senza che il giudicato predeterminasse l'esito sostanziale della procedura. Rilevata la costituzione dell'amministrazione con atto di mero stile e l'assenza di contestazioni idonee a smentire la mancata conclusione del procedimento, ha ordinato alla Prefettura di Reggio Calabria di concluderlo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, impregiudicati i relativi esiti. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, onerando l'amministrazione inadempiente delle relative spese e prevedendo l'invio di una relazione al TAR. Ha rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendo opportuno non applicarla in considerazione della mole di procedimenti similari a carico della Prefettura. Ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la domanda di penalità di mora ex comma 4, lett. e), è stata rigettata per ragioni di opportunità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma nel caso concreto il TAR ha escluso l'applicazione della penalità di mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone menzionate nel provvedimento.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento per deficit istruttorio produce un effetto conformativo che impone all'amministrazione di riattivare l'istruttoria e di riesercitare il potere secondo le indicazioni della sentenza, senza predeterminare necessariamente l'esito finale del procedimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone la conclusione di un procedimento amministrativo e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice può ordinare la definizione del procedimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di concludere il procedimento rimasto ineseguito, anche mediante delega a dirigenti o funzionari dell'ufficio di appartenenza, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente e obbligo di relazione al giudice dell'ottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza, potendo essere rigettata dal giudice per ragioni di opportunità riferite alle concrete circostanze dell'amministrazione obbligata.
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