Cassazione Penale, Sentenza n. 19653/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Patti ha impugnato l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena a suo carico sostenendo che la revoca si fondava su una precedente condanna (anni 2 e mesi 6) ritenuta dal giudice dell'esecuzione non ancora divenuta esecutiva al momento della concessione delle sospensioni; invece il ricorrente ha dimostrato, mediante il certificato penale, che tale sentenza era divenuta irrevocabile il 20/01/2021, quindi antecedente alle sentenze che avevano concesso la sospensione condizionale, per cui la presunta causa ostativa era documentalmente nota ai giudici della cognizione e la revoca non poteva essere disposta in sede esecutiva, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 37345/2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha accertato dal certificato penale che la sentenza della Corte d'appello del 6/10/2020 era divenuta irrevocabile il 20/01/2021 (anteriore alle sospensioni) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo procedimento di esecuzione. Il Tribunale dovrà acquisire i fascicoli dei giudizi di merito e verificare se i giudici della cognizione fossero a conoscenza della causa ostativa, applicando correttamente i principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 37345/2015.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
Riguarda la sospensione condizionale della pena: la Corte ha richiamato il principio che la revoca del beneficio concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto (per cause ostative) è possibile solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione; se invece era nota, la revoca in sede esecutiva non è ammissibile.
art. 163 cod. pen.
Norma citata dal ricorrente come violata; in relazione alla sentenza, è richiamata nell'ambito delle censure sulla corretta applicazione delle norme che regolano la sospensione condizionale e le cause ostative, come profilo di legge oggetto di verifica.
art. 168 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme rilevanti; la Corte ha valutato la sussistenza della causa ostativa e la sua conoscibilità documentale al momento della concessione della sospensione.
art. 674 cod. proc. pen.
Articolo del codice di rito richiamato dal ricorrente; la censura verte sulla legittimità dell'atto esecutivo e sulla corretta motivazione dell'ordinanza di revoca.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Le norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizi di motivazione), usate dal ricorrente per articolare le censure (violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento dei fatti).
Sezioni Unite, n. 37345 del 23/04/2015 (P.M. in proc. Longo, Rv. 264381-01)
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381 -01
Principio chiave: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative salvo che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; per accertarlo il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva è ammessa se e solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice di merito al momento della concessione; se era nota (es. risultava dal casellario), non può essere disposta in esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire i fascicoli dei giudizi di merito per verificare se i giudici della cognizione fossero a conoscenza della causa ostativa; in caso di dubbio la mancata verifica rende viziata la revoca.
- La data di irrevocabilità della sentenza ostativa e la registrazione nel certificato/casellario sono elementi decisivi: occorre sempre accertare cronologicamente se la condanna era conoscibile ai giudici che concessero la sospensione.
- Se il pubblico ministero chiede la revoca basandosi su una precedente condanna, l'onere di dimostrare che tale condanna non era documentalmente nota al giudice della cognizione grava su chi propone la revoca; in caso contrario il giudice dell'esecuzione non dovrebbe revocare il beneficio.
- In presenza di errori o di accertamenti documentali contrastanti, la Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare per un nuovo procedimento di esecuzione piuttosto che decidere direttamente sulla revoca quando è necessario acquisire ed esaminare i fascicoli di merito.
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