Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1469/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3102/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 24 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202501468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 3102/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a metterle a disposizione la Carta docente per quattro anni scolastici, per l'importo complessivo di 2.000 euro. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dimostrare l'integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, e che il titolo esecutivo, in copia conforme, era stato notificato al Ministero. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell'integrale adempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e con esecuzione dell'incarico entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al Commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario risulta passata in giudicato quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo giudiziale deve essere una sentenza munita dell'attestazione di conformità; la notificazione di tale titolo consente il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto della condanna contenuta nella sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione debitrice in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In assenza della prova dell'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e fissare contestualmente le modalità di attivazione del Commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.