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Sentenza

Sentenza n. 2684/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. 16 del 22 marzo 2023 di rimozione e demolizione dell'impianto di betonaggio composto da impianto di conglomerato bituminoso e di sistema di vagliatura del materiale fresato eseguito in asserita assenza di titoli abilitativi presso la cava Vitali; per quanto occorrer possa, della delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell'8 febbraio 2022 di variante generale del PGT e, nello specifico, della TAV. PR.03 ove sono indicate le fasce di rispetto, per come meglio specificato nell'atto; di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli atti già oggetto di gravame.

Giustizia amministrativa202300726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di rimozione e demolizione di un impianto di betonaggio, adottata dopo il rigetto dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza comunale n. 16 del 22 marzo 2023, con cui era stata ordinata la rimozione e demolizione di un impianto di betonaggio situato nel territorio comunale, ritenuto eseguito in assenza di titoli abilitativi. È stata inoltre contestata, per quanto occorrer potesse, la variante generale al PGT, limitatamente alla tavola relativa alle fasce di rispetto, con riferimento all'ampliamento della fascia di rispetto autostradale da 30 a 60 metri. L'ordinanza sanzionatoria era stata adottata dopo il rigetto, con provvedimento del 22 marzo 2022, dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa all'impianto. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di rigetto della sanatoria, imponendo al Comune di riesaminare l'istanza. La ricorrente ha sostenuto di conservare interesse alla decisione perché l'ordinanza di demolizione non era stata formalmente annullata e perché permaneva la contestazione relativa alla fascia di rispetto autostradale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'annullamento, da parte del Consiglio di Stato, del provvedimento che aveva negato la sanatoria impone al Comune di pronunciarsi nuovamente sull'istanza, con un provvedimento esplicito o implicito di accoglimento o rigetto, destinato comunque a superare l'ordinanza di demolizione impugnata. Secondo il Collegio, la presentazione della domanda di sanatoria produce automaticamente l'effetto caducante dell'ordine di demolizione precedentemente emesso, senza necessità di un espresso annullamento da parte dell'amministrazione. La mancata adozione di un atto comunale di annullamento è quindi irrilevante; peraltro, il Comune ha successivamente adottato una determina prendendo atto del definitivo venir meno degli effetti dell'ordinanza. Anche la questione relativa all'ampliamento della fascia di rispetto autostradale non mantiene un interesse attuale, poiché l'inciso contenuto nell'ordinanza ha natura meramente incidentale: la valutazione sulla sanabilità dell'opera era stata compiuta nel precedente provvedimento di rigetto della sanatoria, ormai annullato, e dovrà essere nuovamente effettuata dal Comune. Le questioni potranno eventualmente essere riproposte qualora il Comune adotti una nuova determinazione negativa. Le spese sono state compensate.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di sanatoria relativa a un’opera abusiva determina automaticamente la caducazione dell’ordine di demolizione precedentemente adottato per la medesima opera, senza necessità di un espresso provvedimento amministrativo di annullamento.
  • Quando il provvedimento che ha negato la sanatoria edilizia viene annullato in sede giurisdizionale, l’amministrazione deve riesaminare l’istanza e adottare una nuova determinazione; tale riedizione del potere supera l’ordine di demolizione fondato sul provvedimento annullato e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro l’ordine sanzionatorio.
  • Le contestazioni rivolte contro valutazioni contenute soltanto incidentalmente in un ordine di demolizione non conservano un interesse attuale quando tali valutazioni sono state compiute nel distinto provvedimento presupposto, successivamente annullato, e devono essere nuovamente effettuate nell’ambito del riesame della sanatoria.
  • La sopravvenuta caducazione degli effetti dell’atto impugnato, unita alla necessità di una nuova determinazione amministrativa, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; le questioni potranno essere riproposte contro l’eventuale nuovo provvedimento negativo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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