Sentenza n. 9255/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento - del decreto rettorale n -OMISSIS- di approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 13/B4 – Settore scientifico disciplinare SECS-P/11 presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, da cui risulta che la Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-’, nata a -OMISSIS- è dichiarata vincitrice della procedura valutativa suddetta (doc.1); - dei verbali n. -OMISSIS- della Relazione finale (doc. 6) e dei relativi allegati; - della nota prot. n. -OMISSIS- con cui il prof. -OMISSIS-, in qualità di Presidente della Commissione, ha chiesto di potersi avvalere della procedura del c.d. soccorso istruttorio per integrazione documentale dei candidati (doc. 7); - della nota prot. n.-OMISSIS-di attivazione della procedura di soccorso istruttorio (doc. 8); - della nota in data-OMISSIS-del Capo Ufficio Reclutamento e Gestione Carriere Personale Docente (doc. 9); - della nota prot. n. -OMISSIS- con cui la Commissione giudicatrice ha dichiarato di “ritenere di confermare la scelta del soccorso istruttorio già attivato, proseguendo nell’attività valutando anche la ulteriore documentazione trasmessa dai candidati” (doc. 10); - della nota del -OMISSIS-con cui la Rettrice ha comunicato che: “Con nota prot. n. -OMISSIS-, la Commissione giudicatrice ha dichiarato di “ritenere di confermare la scelta del soccorso istruttorio già attivato, proseguendo nell’attività valutando anche la ulteriore documentazione trasmessa dai candidati” (doc. 11); - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi i provvedimenti di nomina e di chiamata della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-a svolgere l’impegno didattico come professore di prima fascia qualora nel frattempo adottati e della presa in servizio della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-quale professore di prima fascia; - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito rinnovato della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, con approvazione degli atti e dichiarazione della candidata vincitrice, nonché gli atti di soccorso istruttorio e i verbali della commissione
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della rinnovata procedura valutativa, deducendo, in primo luogo, l’illegittimo impiego del soccorso istruttorio per integrare le informazioni relative all’attività didattica della candidata poi risultata vincitrice, in violazione della lex specialis, dei principi di autoresponsabilità, par condicio, imparzialità e buon andamento. In secondo luogo, ha contestato la modifica o integrazione dei criteri di valutazione da parte della nuova commissione, con particolare riferimento all’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sostenendo che tale modifica fosse finalizzata a colmare le carenze dichiarative della vincitrice. In terzo luogo, ha denunciato l’illegittima formazione della volontà collegiale, poiché un commissario aveva espresso dissenso sull’attivazione del soccorso istruttorio e non aveva valutato la documentazione integrativa, basando il proprio giudizio sulla documentazione originaria. In quarto luogo, ha dedotto vizi della nuova valutazione comparativa, quali difetto e insufficienza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza e sviamento, lamentando l’incomprensibilità dei giudizi, la mancata riconducibilità degli stessi ai dati curriculari, l’omessa applicazione della priorità dei criteri prevista dal bando e l’erronea o omessa valutazione dell’attività didattica, della produzione scientifica, della collocazione editoriale delle pubblicazioni e delle altre attività universitarie.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Quanto al soccorso istruttorio, ha rilevato che esso era stato applicato uniformemente a tutti i candidati e che il bando non imponeva ai concorrenti uno specifico grado di dettaglio nella descrizione degli insegnamenti ordinari. L’attività didattica della candidata era stata comunque dichiarata, seppure sinteticamente, sicché l’integrazione aveva avuto natura esplicativa e documentale, non costitutiva di un requisito sostanziale nuovo. Quanto ai criteri di valutazione, il giudice ha affermato che la nuova commissione, in sede di riedizione del potere, poteva specificare o accorpare i criteri del bando e ridefinirne le modalità applicative, purché rispettasse il contenuto conformativo della precedente sentenza e non sostituisse i criteri dopo l’avvio della valutazione. L’introduzione della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti è stata ritenuta una legittima specificazione dei criteri generali e non una modifica illegittima della lex specialis. Quanto alla formazione della volontà collegiale, il TAR ha ritenuto sufficiente la presenza di tutti i commissari, la verbalizzazione separata della posizione dissenziente e l’approvazione a maggioranza dei giudizi collegiali finali. La commissione era un collegio perfetto quanto alla presenza, ma non era tenuta all’unanimità delle valutazioni o delle deliberazioni. Quanto ai vizi valutativi, il giudice ha escluso che fossero necessari punteggi numerici o fattori ponderali per ogni criterio. Ha ritenuto legittima l’utilizzazione di una scala uniforme di giudizi sintetici, purché accompagnata da profili curriculari e motivazioni idonee a rendere verificabile la corrispondenza tra giudizi e dati dei candidati. Nel caso concreto i giudizi sono stati ritenuti dettagliati, completi, confrontabili e coerenti con la prevalenza della vincitrice, soprattutto per la produzione scientifica. Le ulteriori censure sono state ricondotte al merito delle valutazioni tecniche, non sindacabile in assenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto o disparità di trattamento. È stata inoltre ritenuta legittima la considerazione dei periodi di congedo ai fini della valutazione della continuità della produzione scientifica, nonché la valutazione globale delle altre attività universitarie senza necessità di un esame analitico di ogni singolo titolo.
Norme richiamate
art. 3 del bando di concorso
Disciplina il contenuto delle dichiarazioni curriculari e dei dati rilevanti ai fini della procedura; il giudice non ne ha ricavato un obbligo di descrizione analitica dell’attività didattica ordinaria.
art. 5 del bando di concorso
Sono da considerare per rilievo, nell’ordine
Prevede gli adempimenti della commissione e l’ordine dei profili valutabili; non impone direttamente al candidato un determinato livello di dettaglio nella dichiarazione dell’attività didattica.
art. 8, comma 9, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza
Configura la commissione come collegio perfetto quanto alla presenza dei componenti, ma consente l’adozione delle deliberazioni a maggioranza; il dissenso di un componente non invalida la decisione collegiale.
art. 12, comma 13, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
È stato invocato dal ricorrente con riguardo alla formazione della volontà collegiale, ma il giudice ha escluso la relativa violazione.
art. 3 l. 241/1990
Richiede una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della valutazione; nel caso concreto il giudice ha ritenuto adeguati i profili curriculari, i giudizi uniformi e la motivazione comparativa.
art. 6, comma 1, lettera b), l. 241/1990
È stato richiamato in relazione all’istruttoria e alla par condicio, senza che il giudice ravvisasse violazioni.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati, poiché il soccorso istruttorio è stato applicato uniformemente e la valutazione è stata svolta secondo criteri predeterminati e comuni.
art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
È stato invocato in relazione alla procedura selettiva, ma il giudice non ha riscontrato la violazione dedotta.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per le statuizioni conseguenti all’eventuale annullamento; non ha trovato applicazione perché il ricorso è stato respinto.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative universitarie il soccorso istruttorio è ammissibile quando la domanda o il curriculum contengano già l’indicazione sostanziale del titolo o dell’attività, anche in forma sintetica, e l’integrazione richiesta abbia natura esplicativa o documentale, non comporti l’introduzione di un requisito nuovo e sia applicata uniformemente a tutti i candidati.
- In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento della precedente valutazione, una nuova commissione può specificare, accorpare o riformulare i criteri generali del bando, purché rispetti il contenuto conformativo della sentenza e non modifichi i criteri dopo l’avvio della valutazione.
- Una commissione giudicatrice è collegio perfetto quanto alla presenza dei suoi componenti quando la disciplina prevede che i lavori si svolgano alla presenza di tutti, ma le deliberazioni possono essere adottate a maggioranza; la posizione dissenziente può essere verbalizzata separatamente senza invalidare il giudizio collegiale finale.
- Nelle valutazioni comparative accademiche non è necessario attribuire un punteggio numerico o un fattore ponderale a ciascun criterio, né procedere a una comparazione analitica di ogni singolo titolo, purché la commissione espliciti criteri uniformi, individui i dati curriculari rilevanti e motivi in modo congruo la prevalenza del candidato prescelto.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione accademica resta circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto, contraddittorietà o disparità di trattamento; non consente al giudice o al candidato di sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
- La continuità e l’intensità della produzione scientifica non si esauriscono nella mera numerosità o distribuzione temporale delle pubblicazioni: possono essere valutate considerando anche la diversificazione dei temi e delle metodologie e, per la continuità, l’incidenza di periodi di congedo, salvo specifiche previsioni del bando.
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