Sentenza del 04/02/2015 n. 1976 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - Art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzioni di acquisto e cessione dei beni - Presunzioni miste - Prova contraria - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'annullamento di quattro avvisi di accertamento IRPEG, IVA e IRAP relativi agli anni 1996-1999. Le contestazioni riguardavano: la deduzione di provvigioni imputate a esercizi non corretti; la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti da differenze inventariali; la mancata tassazione di interessi attivi su finanziamenti infragruppo; la svalutazione di una partecipazione e il recupero di un premio riconosciuto da un fornitore. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che la prova contraria alle presunzioni di cessione e acquisto derivanti dalle differenze inventariali fosse stata valutata in modo non conforme ai limiti dell'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili o rigettando gli altri. Ha stabilito che le provvigioni sono deducibili in relazione all'esecuzione, o all'obbligo di esecuzione, del contratto da cui deriva l'esigibilità del compenso, e non semplicemente in parallelo con la nascita del diritto dell'agente. Ha inoltre affermato che le presunzioni di cessione e acquisto relative alle differenze inventariali sono presunzioni legali miste, superabili solo con la prova contraria ammessa dalla legge e mediante documentazione specifica e adeguata. Infine, ha ribadito la presunzione di onerosità dei finanziamenti concessi dalla società partecipante alle società partecipate, superabile solo mediante prova specifica della gratuità o di un diverso titolo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 75 del T.U.I.R.
Le provvigioni sono deducibili secondo il principio di competenza, in relazione all'esecuzione o all'obbligo di esecuzione del contratto che rende il costo certo ed esigibile.
La deducibilità del costo della provvigione non coincide automaticamente con la nascita del diritto dell'agente, ma dipende dal momento in cui il contratto è eseguito o deve essere eseguito e la provvigione diventa esigibile.
Art. 1748 del codice civile
Il buon fine dell'affare costituisce, nella formulazione applicabile ratione temporis, fatto costitutivo del diritto alla provvigione.
Il buon fine dell'affare incide sulla nascita del diritto dell'agente alla provvigione; ai fini fiscali, tuttavia, occorre collegare la deduzione del costo all'esecuzione o all'obbligo di esecuzione del contratto.
Art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972
Presunzioni di cessione e di acquisto dei beni.
Le presunzioni previste per le differenze inventariali sono presunzioni legali miste: il contribuente può fornire prova contraria, ma soltanto entro i limiti dell'oggetto e dei mezzi di prova stabiliti dalla norma, con documentazione specifica e adeguata.
Art. 2 della legge n. 441 del 1997 e d.P.R. n. 441 del 1997
Presunzioni di cessione e di acquisto dei beni.
La disciplina delle presunzioni relative alla movimentazione dei beni opera anche ai fini delle imposte dirette, in ragione dell'unitarietà dell'ordinamento tributario.
Art. 366-bis del codice di procedura civile
Requisito del momento di sintesi per i motivi relativi al vizio di motivazione.
I motivi di ricorso per cassazione relativi al vizio di motivazione sono stati dichiarati inammissibili perché privi del momento di sintesi richiesto dalla norma, applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Quando la legge prevede una presunzione legale mista in materia tributaria, il contribuente può contrastarla, ma deve rispettare rigorosamente i limiti probatori stabiliti dalla norma e fornire elementi documentali specifici, coerenti e verificabili; mere spiegazioni generiche o ipotesi non documentate normalmente non sono sufficienti.
- Per dedurre un costo secondo il principio di competenza non basta che il relativo diritto sia astrattamente sorto: occorre individuare il momento in cui la prestazione è stata eseguita, o avrebbe dovuto essere eseguita, e il costo è divenuto certo ed esigibile.
- I finanziamenti infragruppo o concessi da una società partecipante a una partecipata sono normalmente considerati onerosi. Per escludere la tassazione degli interessi occorre dimostrare con documenti e pattuizioni specifiche la gratuità del finanziamento o l'esistenza di un diverso titolo giuridico.
- Le presunzioni utilizzate per l'IVA possono rilevare anche nell'accertamento delle imposte dirette, quando riguardano fatti economici comuni, come acquisti, cessioni e differenze di magazzino.
- La cassazione con rinvio non definisce definitivamente l'importo dovuto: elimina la decisione impugnata nei punti viziati e rimette la controversia al giudice di merito, che dovrà riesaminare quei profili applicando i principi indicati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1950 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1952 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1953 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1956 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1960 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1961 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →