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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39345/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza che aveva confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, aggravata dalla recidiva infraquinquennale. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 23-bis del d.l. 137/2020 conv. in legge 176/2020 e degli artt. 523, 602, 178 lett. c) e 180 c.p.p., lamentando la mancata comunicazione, nell'ambito del rito cartolare d'appello adottato per la pandemia, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale alla difesa e deducendo la sussistenza di una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, è stata allegata la trascrizione di una notifica via PEC del 5 ottobre 2022 (ore 12:01) con la quale la Corte di appello di Bari aveva trasmesso al difensore le conclusioni del Procuratore Generale per l'udienza del 10 ottobre 2022; pertanto il presunto vizio procedurale non sussisteva in fatto. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Si richiama inoltre che la condanna di merito era per 8 mesi per evasione dagli arresti domiciliari, con applicazione degli artt. 99 e 385 c.p.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. in legge 176/2020

    Disciplina la procedura cartolare d'appello adottata in regime emergenziale per la pandemia; il ricorrente l'ha invocata per contestare la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, ma la Corte ha ritenuto che la notificazione via PEC provasse l'avvenuta comunicazione

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Prevede la nullità degli atti quando manchi un atto essenziale per la validità del processo; la questione se il vizio sia sanabile è controversa in giurisprudenza, ma nel caso concreto la Corte ha escluso la nullità perché la comunicazione risultava effettuata

  • art. 523 c.p.p.

    Norma procedurale relativa all'impugnazione per cassazione e ai relativi presupposti formali, richiamata nel quadro delle norme processuali impugnate

  • art. 602 c.p.p.

    Riguarda i mezzi e i termini per impugnare le sentenze in materia penale; citata in relazione alla contestazione delle modalità procedurali dell'appello cartolare

  • art. 180 c.p.p.

    Norma sulle comunicazioni e notificazioni nel processo penale; pertinente alla doglianza specifica sulla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale

  • art. 99 c.p. e art. 385 c.p.

    Indicano rispettivamente la recidiva e la fattispecie di evasione: le norme di merito applicate per la condanna per evasione dagli arresti domiciliari con aggravamento per recidiva infraquinquennale

Massime di principio

  • La mancata comunicazione di atti processuali (es. conclusioni del Procuratore Generale) può integrare una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., ma la sussistenza del vizio va accertata con riferimento ai fatti: la prova dell'effettiva notifica (anche tramite PEC) esclude la nullità.
  • Nella procedura cartolare d'appello prevista dalla normativa emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. L.176/2020) vige la necessità di documentare le comunicazioni; l'assenza di tale documentazione può dar luogo a censure, ma la prova contraria dell'ufficio giudiziario o della cancelleria può neutralizzare il vizio.
  • La giurisprudenza di legittimità è contrastante sul tema della sanabilità delle nullità generate in procedimenti emergenziali; per il difensore è pertanto prudente allegare e conservare ogni prova di ricezione (es. PEC) quando si invoca una nullità per mancata comunicazione.
  • Il giudice di legittimità può dichiarare un ricorso per cassazione manifestamente infondato e inammissibile quando la contestazione si fonda su un vizio di fatto che risulta invece non sussistente alla luce degli atti.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità manifestamente infondata, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme in favore della cassa delle ammende; è quindi strategico valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre ricorso in cassazione.

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