Cassazione Penale, Sentenza n. 39345/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza che aveva confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, aggravata dalla recidiva infraquinquennale. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 23-bis del d.l. 137/2020 conv. in legge 176/2020 e degli artt. 523, 602, 178 lett. c) e 180 c.p.p., lamentando la mancata comunicazione, nell'ambito del rito cartolare d'appello adottato per la pandemia, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale alla difesa e deducendo la sussistenza di una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, è stata allegata la trascrizione di una notifica via PEC del 5 ottobre 2022 (ore 12:01) con la quale la Corte di appello di Bari aveva trasmesso al difensore le conclusioni del Procuratore Generale per l'udienza del 10 ottobre 2022; pertanto il presunto vizio procedurale non sussisteva in fatto. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Si richiama inoltre che la condanna di merito era per 8 mesi per evasione dagli arresti domiciliari, con applicazione degli artt. 99 e 385 c.p.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. in legge 176/2020
Disciplina la procedura cartolare d'appello adottata in regime emergenziale per la pandemia; il ricorrente l'ha invocata per contestare la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, ma la Corte ha ritenuto che la notificazione via PEC provasse l'avvenuta comunicazione
art. 178 lett. c) c.p.p.
Prevede la nullità degli atti quando manchi un atto essenziale per la validità del processo; la questione se il vizio sia sanabile è controversa in giurisprudenza, ma nel caso concreto la Corte ha escluso la nullità perché la comunicazione risultava effettuata
art. 523 c.p.p.
Norma procedurale relativa all'impugnazione per cassazione e ai relativi presupposti formali, richiamata nel quadro delle norme processuali impugnate
art. 602 c.p.p.
Riguarda i mezzi e i termini per impugnare le sentenze in materia penale; citata in relazione alla contestazione delle modalità procedurali dell'appello cartolare
art. 180 c.p.p.
Norma sulle comunicazioni e notificazioni nel processo penale; pertinente alla doglianza specifica sulla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale
art. 99 c.p. e art. 385 c.p.
Indicano rispettivamente la recidiva e la fattispecie di evasione: le norme di merito applicate per la condanna per evasione dagli arresti domiciliari con aggravamento per recidiva infraquinquennale
Massime di principio
- La mancata comunicazione di atti processuali (es. conclusioni del Procuratore Generale) può integrare una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., ma la sussistenza del vizio va accertata con riferimento ai fatti: la prova dell'effettiva notifica (anche tramite PEC) esclude la nullità.
- Nella procedura cartolare d'appello prevista dalla normativa emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. L.176/2020) vige la necessità di documentare le comunicazioni; l'assenza di tale documentazione può dar luogo a censure, ma la prova contraria dell'ufficio giudiziario o della cancelleria può neutralizzare il vizio.
- La giurisprudenza di legittimità è contrastante sul tema della sanabilità delle nullità generate in procedimenti emergenziali; per il difensore è pertanto prudente allegare e conservare ogni prova di ricezione (es. PEC) quando si invoca una nullità per mancata comunicazione.
- Il giudice di legittimità può dichiarare un ricorso per cassazione manifestamente infondato e inammissibile quando la contestazione si fonda su un vizio di fatto che risulta invece non sussistente alla luce degli atti.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità manifestamente infondata, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme in favore della cassa delle ammende; è quindi strategico valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre ricorso in cassazione.
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