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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-264/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 luglio 2022. — Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia contro Koninklijke Philips N.V. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di produttore – Ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenta come produttore dello stesso. — Causa C-264/21

Giurisprudenza europea62021CJ0264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la nozione di produttore nella direttiva sui prodotti difettosi è ampia e comprende anche il titolare del marchio che lo appone o ne autorizza l’apposizione sul prodotto. Non è necessario accertare ulteriori elementi di rappresentazione come fabbricante, né la partecipazione al processo produttivo. La seconda questione è stata assorbita dalla risposta alla prima.

Interpretazione della nozione di "produttore" ex direttiva 85/374/CEE: basta l’apposizione del proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto per assumere la responsabilità da prodotto difettoso, senza ulteriori criteri.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE, la persona che ha apposto o autorizzato l’apposizione del proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto debba, per essere qualificata produttore, presentarsi anche in altro modo come fabbricante; in subordine, quali criteri vadano usati per stabilirlo e se rilevi il fatto che il prodotto sia stato fabbricato e commercializzato da società figlie.

Principio di diritto

Ai fini della direttiva 85/374/CEE è "produttore" anche chi, senza aver partecipato al processo di fabbricazione, abbia apposto o autorizzato l’apposizione del proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto: non occorre che tale soggetto si presenti in altro modo come fabbricante. La responsabilità è dunque ampliata in funzione della tutela del consumatore e della possibilità per il danneggiato di agire contro uno qualsiasi dei responsabili individuati tassativamente dagli articoli 1 e 3 della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 85/374/CEE
  • Direttiva 1999/34/CE
  • Articolo 1 direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 5 direttiva 85/374/CEE

Responsabilità del titolare del marchio come produttore ai sensi della direttiva 85/374/CEE

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) in una controversia tra una compagnia assicurativa, subentrata nei diritti del consumatore danneggiato da un incendio, e Koninklijke Philips NV. La questione riguarda la portata della nozione di "produttore" nella disciplina europea della responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Fatti e procedimento principale

La Fennia aveva risarcito un consumatore per i danni causati da un incendio che, secondo il verbale dei vigili del fuoco, sarebbe stato provocato da una macchina da caffè acquistata il giorno prima. Il prodotto recava i marchi Philips e Saeco ed era stato fabbricato in Romania da Saeco International Group SpA, società figlia di Koninklijke Philips. La macchina era anche commercializzata in Finlandia da una società figlia, Philips Oy.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto Philips responsabile perché la macchina era stata commercializzata in Finlandia con il suo marchio; la corte d’appello aveva invece escluso la responsabilità, ritenendo non dimostrato che Philips avesse commercializzato il prodotto come proprio. La Corte suprema ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di chiarire l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • il quarto e il quinto considerando della direttiva 85/374/CEE, che valorizzano la tutela del consumatore e la responsabilità di chi si presenti come produttore apponendo il proprio nome o marchio;
  • l’articolo 1, secondo cui il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che definisce produttore il fabbricante del prodotto finito, della materia prima o di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenti come produttore dello stesso;
  • l’articolo 5, che prevede la responsabilità solidale dei soggetti responsabili dello stesso danno.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la mera apposizione o autorizzazione dell’apposizione del marchio basti a qualificare un soggetto come produttore, oppure se occorra anche che costui si presenti in altro modo come fabbricante;
  • in caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere utilizzati e se conti il fatto che il prodotto sia stato fabbricato da una società figlia e commercializzato da un’altra società figlia.

Ricevibilità

La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata da Philips. Ha osservato che spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza delle questioni e i fatti della controversia; inoltre, non risultava manifestamente che i quesiti fossero ipotetici, poiché i giudici finlandesi avevano dato valutazioni divergenti sul ruolo di Philips nella commercializzazione del prodotto.

Ragionamento della Corte

La Corte ha adottato un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 3, paragrafo 1.

Sul piano letterale, ha rilevato che la disposizione contiene un’alternativa: da un lato, il fabbricante del prodotto finito, della materia prima o della parte componente; dall’altro, ogni persona che apponga il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto. Questa seconda categoria non richiede alcuna partecipazione al processo di fabbricazione.

Sul piano sistematico, la Corte ha ricordato che la direttiva 85/374 realizza un’armonizzazione totale della cerchia dei responsabili e che tale cerchia è tassativamente determinata dagli articoli 1 e 3. Ne consegue che non possono essere introdotti criteri aggiuntivi non previsti dal testo della direttiva.

Quanto alla ratio, la Corte ha valorizzato la tutela del consumatore: la direttiva mira a evitare che il danneggiato debba individuare il vero produttore, spesso non noto, e a consentirgli di agire contro uno qualsiasi dei responsabili. L’apposizione del marchio crea nel consumatore l’impressione che il titolare del marchio sia coinvolto nella produzione o ne assuma la responsabilità; in cambio dell’uso della propria notorietà per rendere il prodotto più attrattivo, tale soggetto può rispondere del danno da difetto.

La Corte ha quindi escluso che sia necessario, per la qualifica di produttore, che il titolare del marchio si presenti anche in altro modo come fabbricante. Ha inoltre rilevato che l’eventuale ripartizione interna delle responsabilità tra capogruppo e società figlia non incide sui diritti del consumatore.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto alla prima questione affermando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE deve essere interpretato nel senso che la nozione di "produttore" comprende la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o ne ha autorizzato l’apposizione, senza che sia necessario che essa si presenti ulteriormente come fabbricante.

In conseguenza di tale risposta, la seconda questione non è stata esaminata.

Principio affermato

Ai fini della responsabilità da prodotto difettoso, il titolare del marchio che lo apponga, o ne autorizzi l’apposizione, sul prodotto è equiparato al produttore anche se non partecipa alla fabbricazione e anche se il prodotto è materialmente prodotto da una società del gruppo. La tutela del consumatore prevale su qualsiasi esigenza di individuare criteri ulteriori o una ripartizione interna delle responsabilità.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità per danno da prodotti difettositutela del consumatoreresponsabilità del produttoremarchi e segni distintivisurrogazione assicurativa

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