Cassazione Penale, Sentenza n. 15879/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Giacomo ha impugnato il decreto del 2 maggio 2023 che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione condizionale per non aver dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati o la relativa impossibilità ai sensi dell'art. 176 cod. pen. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione di legge perché la detenzione ultratrentennale, con 12 anni in regime 41-bis, lo avrebbe reso impossibilitato a produrre redditi e quindi ad adempiere; (2) vizio di motivazione per aver trascurato la rilevanza, lato sensu riparatoria, delle attività di volontariato svolte come espressione morale di riparazione; (3) che l'inesigibilità della sua collaborazione con la giustizia avrebbe dovuto essere equiparata alla condizione dei collaboratori (art. 16-novies legge 15/01/1991 n.8) che possono essere ammessi prescindendo dall'adempimento delle obbligazioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato sia stato emesso senza il previo contraddittorio e che l'adozione della procedura de plano fosse indebita perché la questione richiedeva accertamenti di fatto e valutazioni discrezionali (soprattutto in ordine all'impossibilità di adempiere e alle condizioni economico-reddituali del ricorrente). Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il decreto di inammissibilità de plano può essere adottato soltanto quando manchino requisiti che risultano direttamente dalla legge e la presa d'atto non necessiti di accertamenti cognitivi. Per queste ragioni la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la nuova trattazione dell'istanza di liberazione condizionale nel contraddittorio tra le parti.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Il risarcimento del danno previsto dall'ultimo comma non va valutato come elemento autonomo ma come prova, nell'ambito delle manifestazioni di ravvedimento, del sincero proposito del condannato di attenuare le conseguenze del delitto. L'impossibilità di adempiere non coincide con la totale assenza di risorse: occorre accertare gli sforzi e l'interessamento del condannato per soddisfare le obbligazioni civili.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso d'ufficio solo quando l'istanza manchi di requisiti desumibili direttamente dalla legge e la constatazione di tale mancanza non richieda indagini di natura cognitiva o valutazioni discrezionali. Se sono necessarie valutazioni di fatto o discrezionali è obbligatorio instaurare il contraddittorio.
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Il regime detentivo speciale (41-bis) può limitare le possibilità di produrre reddito, ma la sua mera esistenza non determina automaticamente l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili; occorre verificarne l'effetto concreto sulle possibilità del detenuto.
art. 16-novies, legge 15 gennaio 1991, n. 8
La norma consente che i collaboratori di giustizia siano ammessi alla liberazione condizionale anche senza aver adempiuto alle obbligazioni civili. Il ricorrente ha invocato un'equiparazione per chi è oggettivamente impossibilitato a collaborare, ma la Corte non ha esteso automaticamente tale equiparazione: si richiede valutazione normativa e fattuale specifica.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.1, n.32279/2018 e altre)
Consolidato principio secondo cui l'inammissibilità de plano è ammessa solo quando la carenza di requisiti sia pacifica e non richieda accertamenti. Il risarcimento ex art.176 deve inserirsi nella valutazione complessiva del ravvedimento e non essere considerato isolatamente.
Massime di principio
- Il decreto di inammissibilità adottato d'ufficio (de plano) è legittimo solo se la carenza dei requisiti emerge direttamente dalla legge e non richiede accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali; in caso contrario è necessario il contraddittorio e la trattazione in udienza o camera di consiglio con possibilità per il ricorrente di spiegare la propria posizione.
- L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato non si identifica automaticamente con l'assenza assoluta di risorse: il giudice deve verificare le concrete condizioni economico-reddituali del detenuto e gli sforzi compiuti per soddisfare o attenuare le obbligazioni.
- Il regime 41-bis può costituire elemento da considerare nella valutazione dell'impossibilità materiale di adempiere, ma non determina di per sé l'improcedibilità della richiesta; occorre accertare l'effetto reale del regime sulle capacità economiche del detenuto.
- Attività di volontariato o altri comportamenti socialmente positivi possono concorrere, sul piano soggettivo, a dimostrare ravvedimento e partecipare alla valutazione della liberazione condizionale, ma non sostituiscono automaticamente l'adempimento delle obbligazioni civili.
- La richiesta di equiparazione alla posizione dei collaboratori (art.16-novies) per chi non può collaborare deve essere valutata caso per caso e non trova applicazione automatica; serve un'analisi normativa e fattuale specifica.
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