Cassazione Civile, Ordinanza n. 25414/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
La controversia nasce dalle domande di medici che avevano frequentato scuole di specializzazione post-laurea in epoca anteriore o contigua al recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica. I ricorrenti chiedevano la condanna dello Stato al pagamento di una adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi, ovvero il risarcimento del danno da tardivo/omesso recepimento delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. In sede di rinvio la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto solo ad alcuni ricorrenti, rigettandolo per altri: tra le ragioni addotte vi erano l’inizio del corso prima dell’1 gennaio 1983, la mancata inclusione della specializzazione negli elenchi comunitari, la durata del corso inferiore al minimo, oppure la mancanza di adeguata documentazione. I motivi di ricorso in cassazione riguardavano: per il ricorrente principale, l’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e l’erronea qualificazione del credito e del regime degli accessori; per il gruppo di ricorrenti incidentali, la contestazione dei criteri usati dalla Corte d’appello per escludere alcune specializzazioni, per negare rilievo all’equipollenza riconosciuta da norme successive, per ritenere irrilevante la durata inferiore di alcuni corsi, per la liquidazione del danno e per l’onere probatorio/documentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo ricorso incidentale (per difetto di procura speciale) e ha accolto parzialmente il ricorso principale e il secondo ricorso incidentale. In particolare ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale del medico specializzando che aveva iniziato il corso nel 1982, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per riesaminare la sua posizione alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia e dalle Sezioni Unite. Ha inoltre accolto il primo motivo del secondo ricorso incidentale limitatamente ai ricorrenti Anelli e agli eredi Sforza, nonché il secondo motivo limitatamente ai ricorrenti Brinci, Grano, Pittana, Trotta e Venuti; per il resto il secondo ricorso incidentale è stato rigettato. Il quarto motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state regolate in parte dal giudice di rinvio e in parte poste a carico dei soccombenti, con ulteriori effetti sul contributo unificato per i ricorsi integralmente rigettati.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
"il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale"
Nel giudizio di cassazione è necessaria una procura speciale espressamente riferita al ricorso; non è sufficiente una procura rilasciata per il grado di merito o apposta su atti diversi dal ricorso o dal controricorso.
art. 83 c.p.c.
comma terzo e comma secondo
La procura speciale per cassazione, se non contestuale al ricorso, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, con riferimento agli elementi essenziali del giudizio.
art. 267 TFUE
Il giudice nazionale di rinvio può e, se necessario, deve sollevare questione pregiudiziale e uniformarsi alla soluzione della Corte di giustizia anche se vincolato da una precedente decisione interna.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e a quanto statuito dalla Corte di cassazione; tuttavia tale vincolo cede di fronte a ius superveniens derivante da decisioni della Corte di giustizia o da modifiche normative.
art. 360 c.p.c.
nn. 3, 4, 5 e art. 360-bis n. 1
La Corte ha scrutinato i motivi sotto i profili di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, dichiarando inammissibili quelli non più coerenti con il paradigma vigente o contrari a giurisprudenza consolidata.
art. 112 c.p.c.
È stato escluso il vizio di ultrapetizione: la verifica della corrispondenza del corso alle specializzazioni previste dalle direttive è elemento costitutivo del diritto, rilevabile dal giudice anche d’ufficio.
art. 366 n. 6 c.p.c.
I motivi che si fondano su atti o documenti devono indicarli specificamente e localizzarli nel fascicolo; in mancanza il motivo è inammissibile.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati come base del dovere dello Stato di conformarsi al diritto comunitario e di trasporre correttamente le direttive.
Direttiva 75/362/CEE
Costituisce la direttiva di riconoscimento delle specializzazioni mediche comuni a più Stati membri, rilevante per il diritto alla remunerazione adeguata.
Direttiva 75/363/CEE
Rileva quale direttiva di coordinamento della formazione specialistica e della remunerazione adeguata dei medici specializzandi.
Direttiva 82/76/CEE
La Corte ribadisce che il mancato recepimento entro il 31 dicembre 1982 determina l’inadempimento dello Stato, ma il diritto alla remunerazione decorre, per i corsi già in corso, dal 1 gennaio 1983.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È stato escluso che la borsa di studio da esso prevista possa essere utilizzata come parametro retroattivo per commisurare il danno da tardivo recepimento delle direttive.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
Costituisce la base della liquidazione equitativa/legislativa del danno da tardivo recepimento; il parametro lì fissato copre anche il pregiudizio non patrimoniale/di minore valore del titolo, salvo prova di specifici maggiori danni.
art. 1218 c.c.
Richiamato per la responsabilità dello Stato quale obbligato inadempiente agli obblighi di trasposizione delle direttive.
artt. 1223, 1224, 1226, 1227 c.c.
La Corte afferma che, una volta quantificato il credito secondo l’art. 11 l. 370/1999, gli interessi legali e l’eventuale maggior danno seguono le regole ordinarie del debito di valuta.
art. 2056 c.c.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno, ma non nel senso di applicare in via integrale la disciplina del danno aquiliano alle pretese in esame.
art. 2, 3 e 10 Cost.
Evocati nei motivi, ma non costituiscono il fulcro della decisione; il rilievo centrale resta la conformità al diritto UE e alla disciplina interna di recepimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve riferirsi specificamente al ricorso o al controricorso; una procura rilasciata per il grado di merito non vale a fondare lo ius postulandi in cassazione.
- In tema di rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale di rinvio deve disapplicare il precedente principio di diritto interno incompatibile con l’interpretazione sopravvenuta della Corte di giustizia e può/ deve sollevare nuova questione pregiudiziale quando permanga un dubbio interpretativo decisivo.
- Il diritto alla remunerazione adeguata dei medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1 gennaio 1983, ma il compenso decorre dal 1 gennaio 1983 e solo se la specializzazione rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri secondo le direttive.
- La verifica della corrispondenza o equipollenza della specializzazione allegata dal medico rispetto agli elenchi comunitari è elemento costitutivo della pretesa e deve essere allegata e provata dall’attore; il giudice può esaminarla anche d’ufficio perché non si tratta di un’eccezione in senso stretto.
- La mera diversa denominazione italiana di una specializzazione non basta a fondare il diritto: occorre accertare in concreto che il corso sia sostanzialmente analogo a quelli previsti dalla normativa comunitaria e comparabili in almeno due Stati membri.
- Le specializzazioni non formalmente comprese negli elenchi comunitari possono essere tutelate solo se il ricorrente dimostri la concreta equipollenza; in difetto di tale prova la domanda va rigettata.
- Il parametro di liquidazione del danno da tardivo recepimento delle direttive mediche è quello fissato dall’art. 11 l. n. 370/1999, che la giurisprudenza considera una aestimatio legislativa idonea a coprire, di regola, tutte le componenti del pregiudizio causalmente connesso all’inadempimento dello Stato.
- Una volta quantificato il credito secondo tale parametro, la pretesa ha natura di debito di valuta: interessi legali e maggior danno sono dovuti solo secondo le regole ordinarie della mora e dalla domanda o costituzione in mora, non automaticamente dalla data dell’illecito.
- Il giudice di merito deve motivare sul rigetto delle domande indicando le ragioni specifiche di esclusione; tuttavia la mancata localizzazione o specificazione degli atti e documenti rilevanti in cassazione rende inammissibili i motivi fondati su di essi.
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