Ordinanza n. 1723/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: 1) della Determinazione della Città di Capri Settore Lavori Pubblici n. 47 del 05/05/2026 RG. n. 293 del 05/05/2026 nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dall’Elenco delle istanze presentate in seno alla procedura di cui all’Avviso Pubblico del 16/02/2026; 2) dell’Avviso Pubblico del 16/02/2026 della Città di Capri pubblicato sull’Albo pretorio per 15 giorni per l’assegnazione di un posto barca all’interno degli specchi acquei denominati “Levante” e “Ponente” in regime di C.D.M. all’interno del porto commerciale dell’isola di Capri; 3) della Nota di Rigetto della Città di Capri del 18/05/2026 all’Istanza prot. n. 13596 del 13/05/2026 di richiesta di annullamento in via di autotutela della esclusione di cui alla Determinazione citata; 4) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 17/6/2026, per l’annullamento: 1) della Determinazione del Comune di Capri Settore Lavori Pubblici n. 71 dell’8/06/2026 RG. n. 400 del 2026, con la quale sono state approvate le risultanze dei Verbali della Commissione n. 1 del 27/05/2026 di cui alla procedura dell’Avviso Pubblico del 16/02/2026 del Comune di Capri; 2) del Verbale di Commissione n. 6 del 03/06/2026 del Comune di Capri Settore Lavori Pubblici e demanio marittimo; 3) del Regolamento del Comune di Capri per la gestione degli ormeggi e dei pontili galleggianti negli specchi acquei denominati “Levante” e “Ponente” in regime di C.D.M. all’interno del porto commerciale dell’isola di Capri, modificato ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Capri n. 133 del 17/12/2025; 4) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali la Deliberazione anzidetta del Consiglio Comunale della Città di Capri n. 133 del 17/12/2025, l’Avviso pubblico del 16/02/2026 e l’Avviso accesso uffici degli assegnatari prot. n. 0017056/2026 del 11/06/2026. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nugnes Pasquale il 23/6/2026, per l’annullamento: 1) della Determinazione del Comune di Capri Settore Lavori Pubblici n. 77 del 18/06/2026 RG. n. 432 del 18/06/2026 con la quale sono state rettificate in autotutela e approvate le risultanze del Verbale della Commissione giudicatrice n. 7 del 18/06/2026 di cui alla procedura dell’Avviso Pubblico del 16/02/2026 del Comune di Capri -categoria Nautica da diporto senza scopo di lucro; 2) del Verbale di Commissione n. 7 del 18/06/2026 del Comune di Capri Settore Lavori Pubblici e demanio marittimo; 3) del Regolamento del Comune di Capri per la gestione degli ormeggi e dei pontili galleggianti negli specchi acquei denominati “Levante” e “Ponente” in regime di C.D.M. all’interno del porto commerciale dell’isola di Capri, modificato ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Capri n. 133 del 17/12/2025; 4) di tutti gli atti già impugnati, quelli preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali la Deliberazione anzidetta del Consiglio Comunale della Città di Capri n. 133 del 17/12/2025, l’Avviso pubblico del 16/02/2026 e l’Avviso accesso uffici degli assegnatari prot. n. 0017056/2026 del 11/06/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per l’assegnazione di posti barca negli specchi acquei Levante e Ponente del porto commerciale di Capri, oltre agli atti successivi della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante assegnatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che lo aveva escluso dalla procedura per asserita tardività della domanda di partecipazione, nonché l’avviso pubblico, il diniego di autotutela, il regolamento comunale e, con motivi aggiunti, le determinazioni e i verbali con cui sono state approvate e poi rettificate le graduatorie. La censura esaminata in sede cautelare riguarda il contrasto tra l’art. 20 del regolamento comunale, riprodotto nell’avviso, secondo cui il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza dei 15 giorni di pubblicazione dell’avviso, e l’art. 5 dell’avviso, secondo cui il termine decorrerebbe dalla data di pubblicazione. Il ricorrente ha sostenuto che la propria domanda fosse tempestiva alla luce del regolamento e che, comunque, l’ambiguità dell’avviso imponesse un’interpretazione favorevole alla partecipazione o la rimessione in termini. I motivi aggiunti contro le graduatorie e la successiva rettifica non sono stati esaminati nel merito, poiché notificati meno di 20 giorni prima della camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare relativa al provvedimento di esclusione, ritenendo sussistente un consistente fumus boni juris. In via sommaria, ha rilevato che l’art. 20 del regolamento stabilisce chiaramente che i 30 giorni per presentare la domanda decorrono dalla scadenza del periodo di pubblicazione dell’avviso, sicché la domanda del ricorrente appariva tempestiva. L’art. 5 dell’avviso, pur formulato diversamente, è stato ritenuto non univoco e da interpretare secundum legem, cioè in conformità al regolamento presupposto. Anche in presenza di un contrasto non superabile interpretativamente, il principio del favor participationis avrebbe impedito l’esclusione, imponendo quantomeno la rimessione in termini per errore scusabile. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché nelle more avrebbero potuto essere stipulate le convenzioni di assegnazione dei posti barca, con pregiudizio per la posizione del ricorrente in vista della stagione balneare. Il Comune è stato quindi obbligato a sospendere l’efficacia dell’esclusione e a valutare senza indugio la domanda del ricorrente ai fini dell’attribuzione del punteggio. L’esame cautelare dei motivi aggiunti è stato rinviato alla camera di consiglio del 29 luglio 2026, nel rispetto del termine di difesa previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20 del Regolamento comunale per la gestione degli ormeggi e dei pontili galleggianti
Il periodo per la presentazione delle domande di assegnazione è di giorni 30 dalla data di scadenza della pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune e dell’ufficio Circondariale Marittimo di Capri
Il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza dei 15 giorni di pubblicazione dell’avviso, rendendo prima facie tempestiva la domanda del ricorrente.
art. 5 dell’Avviso pubblico del 16/02/2026
i termini per la presentazione delle istanze decorreranno, per 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente
La formulazione è diversa e non univoca rispetto al regolamento; deve essere interpretata secundum legem, in conformità al regolamento presupposto. In caso di contrasto insanabile, opera il favor participationis.
art. 55, comma 5, c.p.a.
La notifica dei motivi aggiunti meno di 20 giorni prima della camera di consiglio impone il rinvio dell’esame delle relative domande cautelari a una nuova camera di consiglio, per garantire il diritto di difesa.
Massime di principio
- Quando un avviso applicativo contiene una formulazione ambigua o apparentemente difforme rispetto al regolamento presupposto, deve essere interpretato, ove possibile, in conformità al regolamento e alla disciplina di base.
- In una procedura selettiva, l’ambiguità sulle modalità di computo del termine di presentazione delle domande non può essere risolta in senso escludente quando sia possibile un’interpretazione conforme al regolamento e favorevole alla partecipazione.
- Qualora il contrasto tra avviso e regolamento non sia superabile in via interpretativa, il principio del favor participationis impone di privilegiare la soluzione non espulsiva e può giustificare la rimessione in termini dell’interessato in presenza di errore scusabile.
- In sede cautelare, il periculum in mora può sussistere quando la prosecuzione della procedura e la stipulazione delle convenzioni con altri partecipanti siano idonee a pregiudicare concretamente la posizione del concorrente escluso.
- La sospensione cautelare dell’esclusione da una procedura selettiva può comportare l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare immediatamente la domanda dell’escluso e di attribuirgli, ove spettante, il relativo punteggio.
- I motivi aggiunti notificati meno di venti giorni prima della camera di consiglio non possono essere esaminati cautelarmente nella stessa udienza, dovendosi fissare una nuova camera di consiglio per garantire il termine difensivo previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.
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