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Sentenza

Sentenza n. 3595/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda), 23 maggio 2023, n. 3135, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di opere abusive e il diniego di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione del 21 novembre 2019, relativa a opere abusive realizzate sull’immobile, e del diniego di condono del 26 novembre 2019, riferito a una domanda presentata il 28 febbraio 1995. Con il primo motivo ha dedotto il travisamento dei fatti, sostenendo che la demolizione fosse stata disposta mentre era pendente l’istanza di condono. Il secondo motivo ha contestato la qualificazione delle opere come interventi soggetti a permesso di costruire, sostenendo che si trattasse di gazebo e tettoie riconducibili all’edilizia libera, privi di nuovo volume o di trasformazione urbanistica. Con il terzo motivo ha contestato il diniego di condono, sostenendo che le opere realizzate successivamente alla domanda fossero elementi esterni, amovibili e inidonei a incidere sulla consistenza dell’opera originariamente oggetto di sanatoria. Con il quarto motivo ha denunciato il difetto di istruttoria del procedimento di condono, in relazione al richiamo alla destinazione urbanistica della zona e alla fascia di rispetto ferroviario, richiamando una deliberazione comunale che avrebbe espresso un indirizzo favorevole alla rimozione del vincolo sotto il profilo urbanistico-programmatico. Con il quinto motivo ha sostenuto la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono, ritenendo insussistente un vincolo di inedificabilità e non necessaria ulteriore documentazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha integralmente rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l’ordinanza di demolizione riguardava opere diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto della domanda di condono del 1995, realizzate successivamente a tale domanda. Il secondo motivo è stato respinto perché le opere consistevano nella chiusura, mediante una parete in laterizi, di una preesistente tettoia, nella realizzazione di tre gazebo di rilevanti dimensioni e di una tettoia con struttura metallica e copertura in lamiera; tali manufatti, stabilmente infissi o comunque capaci di modificare durevolmente superficie, volume e stato dei luoghi, integravano interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), del d.P.R. 380/2001. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il diniego di condono era fondato su una motivazione plurima: da un lato, l’immobile ricadeva nella fascia di rispetto ferroviario; dall’altro, dopo la presentazione della domanda erano state realizzate ulteriori opere abusive. Quest’ultima ragione è stata ritenuta autonomamente sufficiente, poiché gli interventi successivi, anche se astrattamente riconducibili a manutenzione, ristrutturazione o pertinenze, mantengono il carattere abusivo dell’opera cui accedono e, nel caso concreto, avevano modificato radicalmente lo stato dei luoghi, rendendo non più identificabile la consistenza dell’opera esistente al momento della domanda di condono. Quanto alla fascia di rispetto ferroviario, il vincolo non è stato qualificato come assolutamente inderogabile, potendo essere superato mediante autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. 753/1980; tuttavia tale autorizzazione non risultava ottenuta. Ne conseguiva anche l’insussistenza dei presupposti per il silenzio-assenso, per carenza della documentazione necessaria alla formazione del titolo in sanatoria. La deliberazione comunale richiamata dall’appellante è stata ritenuta un mero indirizzo o auspicio, privo di efficacia idonea a rimuovere il vincolo o a produrre gli effetti giuridici invocati. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, lettera a), d.P.R. 380/2001

    interventi di nuova costruzione

    La nozione comprende manufatti autonomi o modificativi di opere preesistenti, stabilmente infissi al suolo o ai muri, capaci di trasformare durevolmente l’area coperta per superficie o volume e di modificare lo stato dei luoghi; tali interventi richiedono il permesso di costruire.

  • art. 60 d.P.R. 753/1980

    La fascia di rispetto ferroviario non determina necessariamente un vincolo di inedificabilità assoluta, ma le opere possono essere assentite in deroga mediante l’autorizzazione prevista dalla norma. In assenza di tale autorizzazione, non risultano integrati i presupposti documentali per la sanatoria.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Norma richiamata nel rito della decisione, senza una specifica interpretazione nella motivazione.

Massime di principio

  • Le opere abusive realizzate dopo la presentazione di una domanda di condono, quando siano connesse alle opere oggetto dell’istanza e modifichino in modo significativo o radicale lo stato dei luoghi, impediscono di identificare la consistenza dell’opera esistente al momento della domanda e costituiscono una ragione autonoma per il diniego del condono.
  • Gli interventi ulteriori eseguiti su manufatti abusivi non ancora sanati o condonati mantengono il carattere illecito dell’opera cui accedono, anche quando, considerati isolatamente, siano astrattamente riconducibili alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione o alla realizzazione di pertinenze urbanistiche.
  • La realizzazione di manufatti autonomi o modificativi di opere preesistenti, capaci di trasformare durevolmente superficie, volume e stato dei luoghi, integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, anche se il manufatto è qualificato dal privato come gazebo o tettoia.
  • La formazione del silenzio-assenso su una domanda di condono presuppone la completezza della documentazione necessaria e la sussistenza delle condizioni sostanziali per il rilascio del titolo; in presenza di una fascia di rispetto ferroviario, l’assenza dell’autorizzazione in deroga impedisce la formazione del titolo tacito.
  • Un mero indirizzo o auspicio contenuto in una deliberazione comunale non è idoneo, in assenza di un atto giuridicamente efficace, a rimuovere o modificare un vincolo urbanistico o ferroviario né a sostituire l’autorizzazione richiesta dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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