Sentenza del 15/02/2016 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Agevolazioni - aree svantaggiate - credito d'imposta - art. 8, legge n. 388/2000 - criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero, per l'anno 2002, di un credito d'imposta di euro 17.882,00 previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000 per investimenti nelle aree svantaggiate. L'Agenzia contestava che le spese sostenute dalla società per lavori di ristrutturazione e impianti su un immobile detenuto in locazione riguardassero beni strumentali nuovi, autonomi e classificabili tra le immobilizzazioni materiali. La contribuente sosteneva invece che il fatto che l'immobile fosse di proprietà di terzi non impedisse, di per sé, la fruizione dell'agevolazione e contestava anche la motivazione dell'avviso. In sede di rinvio dalla Cassazione, l'unico tema da decidere era la sufficienza della motivazione dell'avviso e la riconoscibilità delle spese indicate nelle fatture.
La decisione
La Commissione ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, poiché esso richiamava il PVC e le fatture, conosciuti e sottoscritti dalla contribuente, consentendole di comprendere le ragioni del recupero. Nel merito, ha stabilito che le opere e gli impianti contestati, quali impianto idraulico ed elettrico, pitturazioni, marmi, coibentazione e travi, non erano autonomamente utilizzabili né rimovibili dall'immobile locato. Pertanto dovevano essere contabilizzati tra le altre immobilizzazioni immateriali e non potevano generare il credito d'imposta. La sentenza della CTP favorevole alla società è stata riformata; è stata confermata la precedente sentenza della CTR sfavorevole alla contribuente. ND Srl è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 8 della legge n. 388/2000
Il credito d'imposta spetta per nuovi investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, nelle aree svantaggiate.
L'agevolazione richiede beni nuovi, strumentali all'attività d'impresa e fiscalmente ammortizzabili. Le spese su beni di terzi non sono escluse automaticamente, ma sono agevolabili solo se riferite a beni autonomi, individuali e classificabili tra le immobilizzazioni materiali.
Articoli 67 e 68 del TUIR, oggi articoli 102 e 103
I beni devono essere fiscalmente ammortizzabili.
La possibilità di ammortizzare fiscalmente il bene costituisce uno dei presupposti per riconoscere l'investimento ai fini del credito d'imposta.
Art. 74, comma 3, del TUIR, richiamato nel giudizio
Le spese incrementative prive di autonoma funzionalità possono essere trattate come altre immobilizzazioni immateriali.
Le opere inseparabili dall'immobile altrui non costituiscono beni autonomi, ma costi relativi a migliorie su beni di terzi; per tale ragione non rientrano nell'agevolazione prevista per i nuovi beni strumentali.
Art. 14, comma 3, della legge n. 388/2000, come richiamato nella Risoluzione n. 55/2003
Le spese incrementative su beni di terzi classificate tra le immobilizzazioni immateriali non rilevano ai fini dell'agevolazione.
Le spese prive di autonoma funzionalità rispetto al bene cui accedono sono meri costi deducibili secondo le regole fiscali applicabili e non investimenti agevolabili.
Art. 7 della legge n. 212/2000 e principi generali sull'obbligo di motivazione degli atti tributari
La motivazione deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
L'obbligo motivazionale è soddisfatto quando l'avviso richiama un PVC conosciuto dal contribuente e individua le fatture e le spese contestate in modo sufficientemente preciso.
Art. 360 c.p.c. e art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992
Disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione e sul giudizio tributario di legittimità.
La Cassazione aveva accolto esclusivamente il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla motivazione dell'avviso, rinviando la causa alla CTR per l'esame di tale questione.
Massime di principio
- Per il credito d'imposta sugli investimenti, non è decisivo che il bene sia di proprietà dell'impresa: sono ammissibili anche investimenti realizzati su beni locati o detenuti ad altro titolo, se riguardano beni autonomi, nuovi, strumentali e fiscalmente ammortizzabili.
- Le spese per opere incorporate nell'immobile altrui e non rimovibili o separabili, come impianti fissi, opere murarie e finiture, sono normalmente classificate tra le altre immobilizzazioni immateriali e non generano il credito d'imposta.
- Il contribuente deve dimostrare, anche tramite corretta contabilizzazione e documentazione tecnica, che l'investimento possiede autonoma funzionalità e individualità e può essere rimosso e utilizzato separatamente alla cessazione della locazione o del comodato.
- Un avviso di recupero è sufficientemente motivato se richiama un PVC conosciuto dal contribuente e identifica con precisione le fatture, i beni e le ragioni per cui le spese sono state escluse dall'agevolazione.
- La mera destinazione del bene all'attività d'impresa o il fatto che esso contribuisca a produrre ricavi non basta: occorre verificare la natura contabile, fiscale e funzionale dell'investimento secondo i requisiti specifici della norma agevolativa.
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