Cassazione Penale, Sentenza n. 32675/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colantuono ha impugnato la sentenza di condanna (ammenda di €3.000,00 per violazione dell'art.116, comma 1 e 13, d.lgs. 30/4/1992, n.285, contestata il 2/3/2010) deducendo la sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie ai sensi dell'art.1 del d.lgs. 15/1/2016, n.8; ha invocato la causa di nullità della rilevanza penale prevista dalla normativa sopravvenuta (art.606, comma 1, lett.b), c.p.p.). La notifica dell'avviso di deposito è avvenuta il 30/1/2023 sulla base del previgente testo dell'art.548 c.p.p.; nel frattempo la fattispecie era stata depenalizzata e convertita in illecito amministrativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e, constatata la depenalizzazione per effetto dell'art.1 del d.lgs. 15/1/2016, n.8 (che esclude la rilevanza penale delle violazioni per le quali è prevista la sola multa o ammenda), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ciò comporta l'estinzione del procedimento penale nei confronti dell'imputato; eventuali sanzioni amministrative restano disciplinate dalla normativa sopravvenuta.
Norme richiamate
art.116, comma 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada)
Norma richiamata per identificare la violazione contestata; la combinazione degli articoli individuava una sanzione di tipo penale/ammenda al momento del fatto.
art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento processuale del motivo di impugnazione per sopravvenuta causa di non punibilità o modifica della rilevanza penale del fatto.
art.548, comma 3, cod. proc. pen. (testo previgente)
Richiamato in relazione alla modalità di notifica dell'avviso di deposito all'imputato dichiarato contumace; la Corte osserva che la notifica è avvenuta in base al previgente testo.
art.1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8
«Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda».
La disposizione depenalizza le violazioni punite unicamente con multa o ammenda, trasformandole in illeciti amministrativi; applicata al caso in esame, determina che il fatto non è più rilevante penalmente e impone l'annullamento senza rinvio della condanna.
Massime di principio
- Se, tra il fatto e la notifica o la decisione definitiva, interviene una legge che depenalizza la fattispecie (in particolare convertendo sanzioni penali di sola natura pecuniaria in sanzioni amministrative), il giudice della cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato.
- La questione rileva temporalmente: occorre verificare la data del fatto, la data di entrata in vigore della norma depenalizzante e la situazione processuale al momento dell'applicazione; la depenalizzazione opera anche se la notifica della sentenza o l'esecuzione avvengono dopo il sopraggiungere della norma.
- La trasformazione in illecito amministrativo non impedisce l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative previste dalla normativa sopravvenuta, ma estingue la rilevanza penale, con conseguente annullamento della condanna penale.
- La circostanza della contumacia dell'imputato e il modo di notifica (es. via PEC) non precludono al ricorrente il beneficio della sopravvenuta depenalizzazione: il giudice deve comunque valutare la rilevanza della modifica normativa.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe verificare immediatamente l'esistenza di provvedimenti legislativi sopravvenuti che incidono sulla rilevanza penale della condotta e proporre i rimedi processuali (impugnazione, istanze) fondati sulla nuova normativa; il pubblico ministero può condividere la richiesta di annullamento quando la depenalizzazione è evidente.
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