Sentenza n. 1906/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’interdizione post partum dal lavoro e parere tecnico contrario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice madre)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente di ruolo a tempo pieno, svolgeva l’intera attività lavorativa presso una casa circondariale, con studenti detenuti adulti. Dopo la nascita del figlio, aveva chiesto l’interdizione post partum dal lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 151/2001, deducendo la presenza di condizioni lavorative e ambientali pregiudizievoli per la salute propria e del neonato. Il datore di lavoro aveva rilevato un rischio biologico non eliminabile, seppure classificato come basso, e l’impossibilità di assegnarla a mansioni alternative prive del medesimo rischio. L’Ispettorato aveva tuttavia espresso parere contrario e respinto l’istanza, ritenendo che l’insegnamento ad adulti non comportasse il rischio di malattie esantematiche tipiche dell’età pediatrica. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e lesione del contraddittorio procedimentale, considerato il significativo discostamento dalle valutazioni del datore di lavoro. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 6, 7, 11, 12 e 17 del d.lgs. n. 151/2001 e dell’Allegato A, lettera L, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento ed errata valutazione dei fatti e violazione del principio di precauzione. In particolare, ha contestato che l’Ispettorato avesse considerato esclusivamente il rischio di malattie pediatriche, omettendo una valutazione complessiva e multifattoriale delle condizioni lavorative e ambientali, comprensive della categoria dei discenti, delle peculiarità dell’ambiente carcerario e delle condizioni igieniche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il parere tecnico e il provvedimento di diniego, facendo salva la possibilità per l’Amministrazione di rideterminarsi. Il Collegio ha ritenuto fondati i motivi relativi all’omesso preavviso di rigetto e al conseguente difetto di motivazione. L’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare il preavviso di rigetto, poiché il procedimento presentava elementi istruttori significativi da ponderare, tra cui la valutazione del datore di lavoro sul rischio biologico e sull’impossibilità di ricollocazione in mansioni alternative. Il TAR ha rilevato inoltre una contraddizione tra il parere dell’Ispettorato, che affermava la possibilità di ricollocazione, e la documentazione dell’istituto scolastico, che la escludeva. Il DVR e le valutazioni datoriali non vincolano l’Ispettorato, ma il loro eventuale superamento impone una motivazione congrua ed effettiva. La valutazione del rischio doveva essere complessiva e multifattoriale, considerando non soltanto le malattie esantematiche proprie dell’età pediatrica, ma tutte le condizioni di lavoro e ambientali potenzialmente pregiudizievoli. L’Amministrazione resistente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti.
artt. 10 e 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire al privato di interloquire sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, soprattutto quando l’Amministrazione si discosta da elementi istruttori significativi.
art. 17, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 151/2001
interdizione dal lavoro post partum
La disciplina tutela la lavoratrice madre quando le condizioni di lavoro o ambientali risultino pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino e non sia possibile l’assegnazione ad altre mansioni.
artt. 6, 7, 11 e 12 d.lgs. 151/2001
Sono richiamati quali disposizioni rilevanti nel procedimento di valutazione delle condizioni lavorative della lavoratrice madre.
Allegato A, lettera L, d.lgs. 151/2001
È richiamato quale parametro normativo della tutela della lavoratrice madre rispetto ai rischi connessi all’attività lavorativa.
art. 97 Cost.
buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento dei doveri di correttezza, trasparenza e buon andamento del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento dei dati identificativi e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo all’interdizione post partum dal lavoro, l’Amministrazione deve valutare in modo complessivo e multifattoriale tutte le condizioni lavorative e ambientali potenzialmente pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino, senza limitarsi a uno specifico rischio previamente individuato.
- Quando l’Amministrazione intende negare l’interdizione discostandosi in modo significativo dalle valutazioni del datore di lavoro sulla presenza di rischi e sull’impossibilità di ricollocazione, deve comunicare il preavviso di rigetto per consentire il contraddittorio procedimentale.
- Il DVR e le valutazioni del datore di lavoro non vincolano l’Ispettorato del lavoro, ma il loro superamento richiede una motivazione congrua, effettiva e coerente con le risultanze istruttorie.
- È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento che esamina soltanto il rischio di malattie pediatriche e omette di considerare le peculiarità dell’ambiente di lavoro, la categoria degli utenti o discenti, le condizioni igieniche e gli altri fattori rilevanti per la salute della lavoratrice madre e del bambino.
- L’annullamento del diniego di interdizione post partum per vizi procedimentali e motivazionali lascia salva la riedizione del potere amministrativo, che deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio e di una valutazione completa del rischio.
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