Cassazione Penale, Sentenza n. 18007/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Russo era stato posto in stato di arresto in flagranza il 22 dicembre 2025 e nei suoi confronti era stata applicata la custodia cautelare in carcere per delitti connessi al traffico di stupefacenti (art. 110 c.p., artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Si contestava il trasporto su una Fiat Panda noleggiata di 36 kg di hashish e la detenzione, nell'appartamento di via Roiate 9 nella disponibilità del coindagato Daniel Angeli, di circa 1 kg di cocaina, 850 g di hashish e 70 g di marijuana. Il ricorso in Cassazione denunciava: (1) insufficienza e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, dato che la prova sarebbe fondata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni del coindagato Angeli, contraddittorie e non corroborate; (2) mancata valutazione autonoma dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, considerata invece solo sulla base della gravità astratta del reato non valorizzando elementi personali (giovane età, incensuratezza) e caratteristiche della condotta indicative di occasionalità; (3) sproporzione e inadeguatezza della misura cautelare adottata, senza considerare misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Cassazione non possa rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e la valutazione dello 'spessore' degli indizi compiuta dal giudice del merito, ammessa solo in presenza di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. La motivazione del Tribunale di Roma, che aveva ricostruito l'attività di osservazione (arrivo e spostamenti delle due auto, ingresso in via Roiate di Russo e Angeli, rinvenimento di 36 kg di hashish nell'auto di Russo, ritrovamenti nell'appartamento e materiale per il confezionamento), è stata ritenuta non manifestamente illogica e idonea a sostenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che il quantitativo e la qualità delle sostanze indicano un'attività strutturata e un rischio di reiterazione anche in ambito domestico; ha inoltre confermato che il braccialetto elettronico non è una misura autonoma ma un presidio applicabile solo dopo specifica valutazione di adeguatezza e che, nel caso concreto, il giudice ha motivato congruamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende; inoltre sono disposti gli adempimenti per l'indagato detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la pronuncia d'urgenza del Tribunale che conferma le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari; disciplina il procedimento di conferma del provvedimento cautelare.
art. 110 cod. pen.
Riguarda il concorso di persone nel reato; applicato per contestare la condotta in concorso tra Russo e Angeli.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sul traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; i fatti contestati (traffico, detenzione) sono ricondotti a questa disposizione.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Aggravante prevista nel testo unico sugli stupefacenti; richiamata tra i titoli di reato contestati.
art. 274 cod. proc. pen. (lettera c))
Interpretazione richiamata dalla Corte: non è lecito desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato; occorre valutare la gravità concreta delle condotte e la capacità a delinquere manifestata dall'indagato.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Il braccialetto elettronico è un mezzo tecnico di controllo applicabile alle misure esistenti dopo specifica valutazione dell'adeguatezza; non costituisce una misura cautelare autonoma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e all'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata per disporre il versamento di €3.000,00.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale per gli adempimenti a carico della cancelleria in caso di indagato detenuto; la Corte ha disposto l'incarico della cancelleria per tali adempimenti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione degli elementi di fatto e dello 'spessore' degli indizi; il sindacato è ammesso solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Le dichiarazioni del coindagato possono costituire base di grave indizio purché siano corroborate da riscontri oggettivi (osservazioni, rinvenimenti materiali, movimenti controllati); contraddizioni nel dichiarante ne riducono l'attendibilità ma non automaticamente l'efficacia probatoria quando esistono altri elementi a sostegno.
- Per valutare il pericolo di reiterazione non è sufficiente richiamare il titolo di reato in astratto: il giudice deve motivare sulla gravità concreta della condotta, sulle modalità operative e sulla capacità a delinquere dimostrata (es. grande quantità di droga, organizzazione di attività di traffico).
- Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non sono una misura cautelare distinta, ma un presidio strumentale applicabile solo dopo specifica valutazione della loro adeguatezza rispetto al rischio concreto; per reati particolarmente gravi tale presidio può essere ritenuto insufficiente.
- Per essere accolto un ricorso cautelare che contesta la misura è necessario proporre censure che evidenzino violazioni normative o una motivazione manifestamente illogica: mere alternative ricostruzioni dei fatti o dubbi interpretativi non sono sufficienti.
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