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Sentenza

Sentenza del 07/11/2019 n. 28677 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati e rideterminato IRPEG, IVA e IRAP. La contribuente sosteneva che le apparenti incongruenze contabili derivassero da un doppio passaggio tra conto cassa e conto banca, dovuto alla conversione di pagamenti in dollari, e non dall'esistenza di vendite o pagamenti in nero. In Cassazione ha dedotto quattro motivi: vizio di motivazione nella valutazione della consulenza contabile; violazione delle norme processuali sul divieto di domande o eccezioni nuove in appello; errata qualificazione dell'accertamento come analitico-induttivo anziché induttivo puro; mancato riconoscimento dei costi collegati ai maggiori ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la consulenza contabile evidenziasse una gestione irregolare e inattendibile dei conti cassa e banca, tale da giustificare la ricostruzione dei maggiori ricavi. Ha confermato che l'accertamento era analitico-induttivo, fondato sull'esame di specifiche poste contabili, versamenti e pagamenti, e non un accertamento induttivo puro. Di conseguenza, non spettava all'Ufficio riconoscere automaticamente costi in misura forfettaria: era la società a dover provare l'esistenza e l'inerenza dei costi riferibili ai maggiori ricavi, ma non aveva fornito tale prova. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione denunciabile in Cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito; riguarda soltanto omissioni decisive o contraddizioni logiche insanabili nella motivazione del giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 32 e 53

    Le censure e le domande devono essere dedotte secondo le regole del processo tributario e non possono essere introdotte per la prima volta in appello. Nel caso concreto, tuttavia, la censura della società è stata ritenuta in parte generica e comunque priva di interesse concreto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando l'Ufficio ricostruisce il reddito sulla base di specifiche irregolarità, poste contabili, presunzioni e altri elementi emergenti dalla contabilità.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)

    quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni....ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica

    Disciplina l'accertamento induttivo puro, utilizzabile quando le irregolarità sono così gravi, numerose e ripetute da rendere complessivamente inattendibile la contabilità. Il ricorso a questo metodo è una facoltà dell'Ufficio, non un obbligo.

  • D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 109

    I costi devono essere provati, documentati e riferibili all'attività produttiva dei ricavi. In un accertamento analitico o analitico-presuntivo il contribuente deve dimostrare l'esistenza e l'inerenza dei costi collegati ai maggiori ricavi; non opera un riconoscimento forfettario automatico.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente le prove contabili: se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e logicamente comprensibile, la diversa lettura proposta dal contribuente non è sufficiente per ottenere la cassazione.
  • Irregolarità sistematiche nella movimentazione dei conti cassa e banca, versamenti non coerenti con le registrazioni e difficoltà di ricostruzione della cassa possono sostenere un accertamento dei maggiori ricavi.
  • L'accertamento analitico-induttivo può essere fondato su specifiche anomalie della contabilità anche quando questa presenti profili di inattendibilità; non è necessario che l'Ufficio ricorra sempre all'accertamento induttivo puro.
  • La qualificazione dell'accertamento è rilevante per i costi: solo nell'accertamento induttivo puro l'Ufficio deve riconoscere costi in modo forfettario o percentuale; negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi il contribuente deve documentare puntualmente i costi.
  • Chi contesta maggiori ricavi deve fornire una ricostruzione contabile alternativa completa, coerente e documentata, spiegando le singole movimentazioni finanziarie e dimostrando l'assenza di ricavi non dichiarati.
  • Le contestazioni processuali devono essere specifiche e collegate a un concreto interesse; censure generiche o prive di indicazione precisa delle questioni contestate possono essere dichiarate inammissibili.

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