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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19102/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per il reato di tentata estorsione continuata aggravata (in concorso con Diego Postorino) ai danni di Salvatore Melissari. L'accusa descrive plurime minacce (da agosto 2024 al 20/02/2025) finalizzate a impedire a Melissari di acquisire e gestire un distributore Esso e a costringerlo al pagamento di 120.000 euro; il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari (art. 274 lett. b) e c) c.p.p.). La difesa ha proposto quattro motivi: 1) attacco alla attendibilità della persona offesa e ai riscontri (vizi di motivazione e mancata considerazione di elementi che ne avrebbero minato la credibilità); 2) errata qualificazione giuridica del fatto (sostiene che si tratti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non di estorsione); 3) inesistenza o carenza degli elementi per le aggravanti "metodo mafioso" e appartenenza/agevolazione mafiosa e della pluralità di persone; 4) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, con richiesta di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici, reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione esaustiva, logica e corretta sulle risultanze probatorie (dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni di testimoni e riscontri documentali) e che le doglianze della difesa costituiscano in larga parte una diversa valutazione fattuale non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di cassazione sulle valutazioni di fatto e di credibilità, ha confermato la corretta qualificazione del fatto come tentata estorsione (esclusa la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni), e ha condiviso la ricostruzione del Tribunale circa la sussistenza delle aggravanti (metodo mafioso e agevolazione mafiosa, nonché pluralità di persone). Ha inoltre ritenuto fondate le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria, respingendo la richiesta di misure meno afflittive. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. La decisione è del 25/03/2026 e la custodia cautelare permane.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen. lett. b) e c)

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari previste dall'art. 274 lett. b) e c) (tra cui il pericolo di inquinamento probatorio e la gravità degli indizi) per motivare la custodia in carcere.

  • art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen.

    Le aggravanti previste dall'art. 628 comma 3 (commissione da parte di più persone e commissione da parte di soggetto appartenente ad associazione mafiosa) sono state ritenute sussistenti dal Tribunale in relazione alle modalità e al contesto dei fatti.

  • art. 416-bis comma 1 cod. pen.

    Il Tribunale ha qualificato le condotte come realizzate con "metodo mafioso" e con finalità di agevolazione dell'organizzazione, ritenendo che la intimidazione evocasse la forza tipica della 'ndrangheta locale e che vi fosse consapevolezza del vantaggio per il gruppo.

  • art. 56 e art. 629 commi 1 e 2 cod. pen.

    Art. 56 richiamato per il tentativo, art. 629 per la fattispecie di estorsione: il reato è stato ricondotto allo schema del tentativo di estorsione, con le modalità e gli scopi descritti nell'ordinanza.

  • art. 393 cod. pen.

    La richiesta difensiva di riclassificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) è stata rigettata: il Collegio ha condiviso che la pretesa era consapevolmente ingiusta e posta in atteggiamenti intimidatori plurimi e concertati, idonei a qualificare estorsione.

  • art. 192 commi 2 e 3 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio che il giudice di merito deve valutare la credibilità della persona offesa con rigore, ma che non è sempre necessaria la presenza di riscontri esterni per ritenere attendibile la p.o.; la valutazione della credibilità è fatto tipicamente rimesso al giudice di merito.

  • art. 275 e 275 bis cod. proc. pen., art. 274 lett. a)

    Richiamate in relazione all'adeguatezza della misura cautelare e al criterio della proporzionalità: il Tribunale ha motivato l'inidoneità di misure meno afflittive e la necessità del carcere alla luce della gravità del fatto e del contesto mafioso.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente generici, reiterativi e diretti a rivalutazioni di fatto, pertanto inammissibili.

  • art. 415 bis cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla notifica dell'avviso all'indagato; il Tribunale ha ritenuto che la notifica dell'avviso non escluda le esigenze cautelari valutate complessivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento cassazionistico.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    La decisione non dispone la remissione in libertà e pertanto va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: censure basate su diversa valutazione dei fatti o sulla credibilità dei testi risultano inammissibili salvo manifesti vizi logici o violazioni di diritto.
  • Le dichiarazioni della persona offesa vanno valutate con rigore dal giudice di merito; l'assenza di riscontri esterni non ne impedisce necessariamente l'attendibilità se la motivazione mostra congrui riscontri e coerenza interna.
  • Per far prevalere una riclassificazione del fatto (es. da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni) è necessario dimostrare in modo concreto e fattuale che mancava la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa; mere interpretazioni alternative non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • La qualificazione delle aggravanti "metodo mafioso" e "agevolazione mafiosa" può essere fondata su elementi che mostrino la capacità intimidatoria e la rete di relazioni dell'agente: non è indispensabile che tutti i concorrenti siano accertati come associati, purché emerga il contesto e la finalità di vantaggio per l'organizzazione.
  • Per contrastare la custodia cautelare è necessario fornire elementi concreti che superino la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274) e dimostrare l'effettiva attualità del venir meno dei rischi (inquinamento probatorio, reiterazione del reato, pericolo di fuga); argomentazioni generiche o basate su una diversa lettura dei fatti raramente sono efficaci in Cassazione.
  • Quando si impugna in Cassazione una misura cautelare, conviene focalizzarsi su violazioni normative specifiche o su manifeste contraddizioni e illogicità nella motivazione del giudice di merito, anziché proporre semplici rivalutazioni delle prove.

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