Ordinanza n. 67/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2506 del 2025, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento (previa sospensione): - del Provvedimento n. 01 del 08.01.2025 - Pratica n. 35/2024 del Comune di Agrigento - Settore V - Territorio ed Ambiente - Sanità Servizio II - Vigilanza Edilizia di “Ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 DPR 380/2001 e ss.mm.ii. - L.R. 16/16 e ss.mm.ii.)”, notificato in data 10.01.2025; - per quanto possa occorrere, della relazione tecnica n. 27 del 15.10.2024, relativa agli accertamenti di vigilanza edilizia eseguiti in data 26.06.2024 e 07.10.2024; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; - del Provvedimento n. 16 del 16.0 5.2025 - Pratica n. 35/2024 del Comune di Agrigento - Settore V - Territorio ed Ambiente - Sanità Servizio II - Vigilanza Edilizia di “Riesame del provvedimento n. 01 del 08/01/2025 di Ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 DPR 380/2001 e ss.mm.ii. - L.R. 16/16 e ss.mm.ii.), notificato in data 06.05.2025; - per quanto possa occorrere, della relazione tecnica n. 20 del 29.04.2025 prot. 32022/2025 del 07.05.2025 nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 2506/2025 e ingiunzioni comunali di demolizione e ripristino, incluso il successivo provvedimento di riesame confermativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la sospensione della sentenza di rigetto del TAR e, in via cautelare, degli atti comunali con cui era stata ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Le opere contestate comprendevano una grande tensostruttura in PVC con pali in acciaio, caravan, tettoie, pedane, superfici in erba sintetica, casa su ruote, roulotte, semirimorchio, container e altro materiale. È stata dedotta la riconducibilità delle opere e delle installazioni alla disciplina speciale dello spettacolo viaggiante, in particolare all'attrazione denominata "ballo a palchetto", con conseguente insussistenza o diversa qualificazione degli obblighi edilizi. Sono stati inoltre prospettati vizi procedimentali relativi alla partecipazione e all'istruttoria. Quanto al periculum in mora, gli appellanti hanno evidenziato le conseguenze economiche e organizzative della rimozione delle attrezzature, nonché il rischio di acquisizione e di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in caso di inottemperanza.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, a un sommario esame, le censure non presentassero un grado di evidenza sufficiente a giustificare la sospensione. Ha valorizzato la consistenza materiale delle installazioni e la circostanza che il Comune, dopo la precedente misura cautelare del TAR, avesse svolto un riesame con ulteriori accertamenti e adottato un provvedimento confermativo diffusamente motivato. La riconducibilità all'attività di spettacolo viaggiante è stata ritenuta questione meritevole di approfondimento nel merito, ma non immediatamente dirimente, anche in considerazione della durata dell'installazione e della sua incidenza sul territorio. Le censure partecipative non sono state ritenute, allo stato, sufficientemente paralizzanti, poiché il riesame aveva comportato nuova istruttoria e nuova motivazione sulla natura delle opere e sulla necessità del titolo edilizio. Il pregiudizio economico-organizzativo derivante dalla rimozione e il rischio sanzionatorio ordinario non sono stati considerati prevalenti rispetto all'interesse pubblico alla prosecuzione dell'azione ripristinatoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; conseguenze dell'inottemperanza anche in termini acquisitivi e sanzionatori.
La disposizione costituisce il quadro sanzionatorio e ripristinatorio richiamato negli atti comunali e invocato dagli appellanti per rappresentare il periculum; il giudice non ne esclude l'applicazione nella fase cautelare.
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un'ingiunzione edilizia richiede che le censure presentino un grado di evidenza tale da prevalere, nella sommaria delibazione, sull'interesse pubblico alla prosecuzione dell'azione ripristinatoria.
- La riconducibilità di opere o attrezzature alla disciplina speciale dello spettacolo viaggiante non esclude automaticamente la rilevanza urbanistico-edilizia delle installazioni: devono essere valutate consistenza materiale, durata dell'installazione e incidenza sul territorio.
- Il riesame dell'ordine di demolizione svolto dall'amministrazione in esecuzione di una precedente misura cautelare, con ulteriori accertamenti e nuova motivazione sulla natura delle opere e sulla necessità del titolo edilizio, può ridurre, nella fase cautelare, la portata paralizzante delle originarie censure partecipative e istruttorie.
- Il pregiudizio economico-organizzativo derivante dalla rimozione delle opere e il rischio delle ordinarie conseguenze sanzionatorie dell'inottemperanza non sono di per sé sufficienti a fondare la sospensione cautelare quando non risultino prevalenti sull'interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia.
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